Come si crea un consorzio?

Sono necessarie almeno 3 imprese (5 per la normativa nazionale per i benefici fiscali) per la sua costituzione che avviene normalmente per atto pubblico notarile.
Il contratto tra i consorziati viene formalizzato attraverso l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, che definiscono le regole di funzionamento, gli obblighi e le attività del consorzio.
Se il consorzio svolge un’attività di rilevanza esterna (con i terzi), diventa obbligatoria la pubblicità che si attua con l’iscrizione nel Registro imprese.

La durata del consorzio, se non stabilita dal contratto, è di 10 anni.

I consorziati sono tenuti a:

  • Attenersi a quanto indicato nello statuto (a seconda degli scopi del consorzio), compreso il pagamento per il corrispettivo per servizi resi dal Consorzio al consorziato.
  • Versare i contributi consortili per la formazione del fondo consortile e per il funzionamento del consorzio (quote iniziali, eventuali versamenti periodici). La quota di partecipazione indica il conferimento apportato da ciascun consorziato al fondo consortile e ne rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri che a lui fanno capo nella partecipazione alla vita del consorzio. Le quote possono essere uguali per tutti come anche differenziate.

Gli organi del consorzio sono generalmente tre:

  • L’assemblea, formata da tutti i consorziati; delibera sulle questioni relative all’attuazione dell’oggetto (es. nomina gli organi con i poteri, definisce i programmi, delibera sui diritti e gli obblighi dei consorziati, sulle modifiche statutarie, sulla proroga o riduzione della durata); funziona secondo le regole definite dai consorziati nello statuto (costituzione, convocazione, deliberazioni).
  • Il Consiglio Direttivo (o di amministrazione), nominato dall’Assemblea dei consorziati e incaricato di: amministrare e gestire il consorzio secondo le delibere assembleari; redigere il bilancio; controllare l’attività dei singoli consorziati; provvedere agli adempimenti pubblicitari (es. registro imprese). Possono essere nominati amministratori: consorziati, dipendenti o anche persone esterne. Al suo interno opera il Presidente (e generalmente uno o due vicepresidenti) nominato dall’Assemblea e che ha la rappresentanza legale del consorzio.
  • Il Collegio Sindacale (o dei Revisori dei Conti) ha il compito di controllo sull’amministrazione del Consorzio.

Le responsabilità interne degli organi consortili nei confronti dei consorziati sono regolate dallo statuto. Dal punto di vista gestionale, il consorzio può agire attraverso il consiglio direttivo (o d’amministrazione) ma può anche dotarsi di una struttura organizzativa specifica, generalmente un direttore tecnico che si occupa delle attività operative. Il direttore tecnico può essere scelto tra i consorziati o anche essere individuato all’esterno. Ad esso possono essere affiancati collaboratori interni (dipendenti) o esterni (consulenti).

Il Consorzio Artigiano

  • Il consorzio assume la qualifica di artigiano se presenta nella sua compagine il 70% di imprese artigiane.
  • Inoltre la maggioranza dei consiglieri deve essere formata da rappresentanti di aziende artigiane.
  • Con la presenza di questi due vincoli fondamentali il consorzio può essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane.

A CHI RIVOLGERSI

Giorgio Dellagiacoma
0461-803884
g.dellagiacoma@artigiani.tn.it

 

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