Importanti novità per l’accesso all’esame di certificazione per posatori di cappotti termici

12/03/2021

Importanti novità per l’accesso all’esame di certificazione per posatori di cappotti termici

Grazie all’intervento di Associazione Artigiani si è aperta la possibilità di accesso all’esame anche ad alcune tipologie di apprendisti.

La norma subordinava l’accesso all’esame di certificazione di Installatore base al possesso di uno dei seguenti requisiti

♦ almeno 4 anni di esperienza (documentabile) nella realizzazione di sistemi a cappotto, presso un’azienda del settore o in proprio

oppure

♦  frequenza di un corso di almeno 120 ore accredito dall’ente certificatore e almeno 1 anno di praticantato.

 

Questo secondo requisito, di fatto, non era applicabile: non risulta infatti esistano a livello nazionale corsi di almeno 120 ore. Su iniziativa dei presidenti delle categorie coinvolte, isolazioni termico-acustiche e pittori edili, abbiamo allora proposto una interpretazione alternativa del requisito.

 

L’idea

Il contratto di apprendistato prevede mediamente 80 ore di formazione tecnica all’anno, formazione che spesso si tiene in azienda, in affiancamento al titolare o ad un lavoratore esperto, viene definita in un piano formativo e viene documentata attraverso appositi registri. Si può quindi ipotizzare che un apprendista assunto da almeno 1 anno e mezzo abbia maturato requisiti del tutto analoghi a quanto previsto dalla norma (120 ore di formazione e almeno 1 anno di praticantato).

 

La verifica con Accredia

Questa lettura è stata proposta ad Accredia (l’Ente Italiano di Accreditamento, incaricato dal governo italiano di verificare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli enti certificatori).

Accredia ha subito dato riscontro, condividendo le motivazioni presentate e dando il via libera a poter presentare agli enti certificatori (ICMQ, QAID, ecc) la richiesta di candidatura degli apprendisti.

In merito al soddisfacimento dei prerequisiti di accesso all’esame di certificazione ed al percorso di apprendistato rappresentato, riteniamo che il processo – così come delineato – si possa ritenere idoneo purché venga debitamente documentato all’Organismo di Certificazione. Ciò vale a dire che all’Organismo dovrà essere trasmesso il piano di formazione e addestramento conseguito con relativa evidenza della durata della formazione (120h) e dell’addestramento (1 anno).

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