09/03/2021
LUL: novità sul lavoro straordinario
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2021, con la quale fornisce un chiarimento in merito alle modalità di registrazione sul LUL dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione.
Dato che il regime di forfettizzazione delle trasferte e delle maggiorazioni per lavoro straordinario viene scelto anche per esigenze di semplificazione degli adempimenti, l’INL ha espressamente chiarito che una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell’autotrasportatore, attraverso l’apposizione della lettera “P” (ovvero “A”) sul LUL non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di scritturazione ed è in effetti ammessa non in via definitiva ma soltanto “nelle more della registrazione dell’orario di lavoro effettivo” che deve dunque intervenire entro e non oltre il suddetto termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l’orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).
In considerazione dell’obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, la circolare dell’INL prosegue infatti chiarendo che “l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all’obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi”.
Tale passaggio conferma dunque l’obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere dell’intervallo multiperiodale di quattro mesi.
Le registrazioni hanno rilevanza eminentemente pubblicistica e sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio cronotachigrafico.
L’eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo CCNL, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l’obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.
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