Nuovo Regolamento UE 2026/78: aggiornate le restrizioni sulle sostanze CMR nei cosmetici

03/03/2026

Nuovo Regolamento UE 2026/78: aggiornate le restrizioni sulle sostanze CMR nei cosmetici

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/78, pubblicato il 12 gennaio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici.

La novità riguarda in particolare l’uso di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), per le quali vengono introdotti nuovi limiti o divieti.

Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono:

  • la sostanza «argento»;
  • il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate);
  • il Bifenil-2-olo (CAS 90-43-7, INCI “o-Phenylphenol”).

Argento-silver (cas:7440-22-4, inci: ci 77820) – restrizioni all’uso nei cosmetici

L’argento, impiegato come colorante minerale per conferire effetti metallici e brillanti (ad esempio in smalti, ombretti e creme), è stato riclassificato come tossico per la riproduzione in specifiche forme particellari.

Rimane un colorante autorizzato, ma con limiti molto stringenti.

Cosa cambia:

  • Autorizzato come colorante fino allo 0,2% solo in prodotti per labbra e ombretti
  • Vietato in prodotti quali smalti, gel unghie, spray, ecc…

I prodotti non conformi non potranno essere immessi né mantenuti sul mercato, né utilizzati da professionisti.

2-idrossibenzoato di esile (cas: 6259-76-3, inci: hexyl salicylate) – nuovi limiti di concentrazione

Il Regolamento introduce limiti di concentrazione specifici a seconda del tipo di prodotto cosmetico:

  • Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bambini < 3 anni): 2%
  • Prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni): 0,5%
  • Prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni): 0,3%
  • Dentifrici: 0,001%
  • Collutori: 0,001%
  • Prodotti per bambini < 3 anni: 0,1% (nella maggior parte dei casi non utilizzabile)

Bifenil-2-olo (cas 90-43-7, inci “o-phenylphenol”) – conferme e nuove condizioni

Il Regolamento conferma l’uso del Bifenil-2-olo entro limiti precisi e introduce anche il suo sale sodico (Sodium o-Phenylphenate) tra i conservanti ammessi, con gli stessi limiti:

Requisiti principali:

  • nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di o- Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
  • nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
  • non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell’utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
  • non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e collutori);
  • è raccomandato evitare il contatto con gli occhi.

Entrata in vigore e gestione delle scorte

Le nuove disposizioni saranno obbligatorie dal 1° maggio 2026.
Da questa data:

  • i prodotti non conformi non potranno essere venduti né utilizzati;
  • le scorte dovranno essere rimosse dal mercato.

Il Regolamento non specifica se i prodotti debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore: l’aspetto resta oggetto di accordi contrattuali tra le parti.

Documenti utili

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