20/02/2023
CCPL Edilizia: precisazioni sulla Carenza di malattia
Attraverso un atto integrativo (un Addendum siglato il 16 febbraio) ecco una precisazione rispetto alla disciplina della Carenza malattia nel CCPL Edilizia dello scorso 6 febbraio 2023. In particolare, si è reso necessario evidenziare che per i soli eventi di malattia con durata da 7 a 12 giorni, il trattamento economico giornaliero dovuto per i primi tre giorni di malattia all’operaio e all’apprendista non in prova, tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale, è corrisposto per 6 giorni la settimana escluse le festività.
Si precisa infine che, esclusivamente per gli eventi morbosi fino a 6 giorni cadenti a cavallo mese, le aziende potranno corrispondere il relativo trattamento economico di malattia nel mese successivo, in modo tale da conteggiare correttamente la carenza malattia corretta a seconda che risulti o meno una prosecuzione del primo certificato.
Scarica il documento con le precisazioni rispetto alla Carenza malattia
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