29/07/2026
Credito d’imposta: 300 milioni di euro per il caro gasolio
Modalità operative per la richiesta di rimborso
Nel corso dell’incontro tenutosi il 22 luglio 2026 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state illustrate le modalità operative per l’accesso al credito d’imposta destinato a compensare i maggiori costi del gasolio sostenuti dalle imprese di trasporto merci e persone tra marzo e giugno 2026.
Sebbene il decreto attuativo non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono già disponibili le prime indicazioni operative. In particolare, le imprese possono iniziare a compilare il “file fatture” che dovrà essere caricato sulla piattaforma Sogei, attiva dal 1° al 15 settembre 2026.
Chi potrà beneficiare della misura
Imprese italiane ed estere stabilite in Italia, sia del trasporto merci sia del trasporto persone. È escluso il trasporto in conto proprio (merci e persone), per precisa indicazione della Commissione Europea.
Veicoli ammessi
- Veicoli Euro 5 ed Euro 6. Sono esclusi gli Euro 4 e inferiori
- Trasporto merci: massa complessiva a pieno carico maggiore o uguale a 7,5 tonnellate
- Trasporto persone: autobus categoria M2 e M3 (oltre 9 posti, conducente compreso)
- Confermata l’ammissibilità del carburante HVO tra i costi rimborsabili
Gestione dell’elenco dei veicoli in piattaforma e mezzi a noleggio (REN)
All’accesso sulla piattaforma, il sistema propone in automatico un elenco precompilato dei veicoli riconducibili all’impresa sulla base dei dati del CED, dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e del Registro Elettronico Nazionale (REN). L’impresa non deve limitarsi a prendere atto di questo elenco. La piattaforma, infatti, consente di intervenire attivamente in due modi:
- Selezionare o deselezionare i veicoli proposti, escludendo quelli che l’impresa ritiene non debbano beneficiare del contributo (ad esempio perché non rientrano nei requisiti di Euro 5 ed Euro 6, nella soglia di massa/posti previsti o perché non hanno effettivamente generato la spesa di carburante da rimborsare)
- Aggiungere manualmente, tramite un campo libero, eventuali veicoli mancanti rispetto all’elenco proposto, compresi i veicoli a noleggio non ancora comparsi in automatico
Questo secondo punto è particolarmente rilevante per i veicoli in locazione/noleggio: un veicolo a noleggio comparirà nell’elenco precompilato solo se risulta correttamente annotato al REN a nome dell’impresa che lo utilizza.
Si raccomanda, quindi, a tutte le imprese che utilizzano mezzi a noleggio di verificare preventivamente, prima dell’apertura della piattaforma (1° settembre), che tali veicoli risultino regolarmente annotati al REN. Qualora ciò non fosse avvenuto, il veicolo non risulterà automaticamente nella lista. Resta comunque possibile aggiungerlo manualmente come sopra descritto, ma è preferibile regolarizzare la posizione REN in anticipo, per non dover gestire questa correzione durante i soli 15 giorni utili per la domanda.
Come funzioneranno la piattaforma e la richiesta
La piattaforma, gestita da Agenzia delle Dogane e Sogei, sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Non è previsto un click day: l’ordine di presentazione determina solo lo scaglionamento dei pagamenti, non la percentuale di rimborso, poiché tutti gli aventi diritto saranno ammessi.
L’accesso avverrà tramite SPID o CIE. Il primo accesso è riservato al titolare dell’impresa (o a chi ne ha la titolarità), con possibilità successiva di delega a terzi.
Per ciascuna fattura l’impresa dovrà inserire: numero/ID della fattura, importo lordo, importo rimborsabile (cioè la quota riferita ai soli veicoli ammessi, nel caso in cui la stessa fattura comprenda anche mezzi non ammessi o altre voci di spesa).
Rifornimenti effettuati all’estero
Sono ammesse anche le spese per rifornimenti effettuati in altri Paesi dell’Unione Europea, a condizione che si tratti di spese sostenute da un’impresa italiana per veicoli regolarmente immatricolati/registrati in Italia. Per queste fatture andrà indicato il Paese estero di emissione.
Ai fini del calcolo del contributo, il confronto viene effettuato sempre con il prezzo medio italiano del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026, indipendentemente dal Paese in cui è stato effettuato il rifornimento. In altre parole:
- Se un’impresa italiana rifornisce un proprio veicolo in Francia, la spesa realmente sostenuta (al prezzo francese, qualunque esso sia) viene comunque confrontata con il prezzo medio italiano di febbraio
- Se questa spesa risulta superiore al prezzo di febbraio, l’impresa ha diritto al rimborso del 70% della differenza, esattamente come per i rifornimenti fatti in Italia
- Non esiste quindi un doppio parametro (uno per l’Italia e uno per l’estero): la soglia di riferimento resta unica ed è sempre quella italiana
Come si calcola il rimborso del 70% sul prezzo medio di febbraio
Il rimborso non è calcolato sulla spesa totale sostenuta, ma solo sulla variazione del prezzo del gasolio di ciascuno dei mesi da marzo a giugno, rispetto a febbraio 2026.
- Passo 1 – Il prezzo di riferimento
Il Ministero utilizza il prezzo medio nazionale del gasolio per autotrazione relativo al mese di febbraio 2026, calcolato sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del MASE. Questo prezzo è la soglia sotto la quale nessun rimborso è dovuto ed è lo stesso sia per i rifornimenti fatti in Italia sia per quelli fatti all’estero.
- Passo 2 – Il differenziale mensile
Per ciascuno dei quattro mesi della misura (marzo, aprile, maggio, giugno 2026):
Differenziale del mese = Prezzo medio pagato nel mese – Prezzo medio di febbraio 2026
Se il prezzo del mese è uguale o inferiore a quello di febbraio, il differenziale è pari a zero e non spetta alcun rimborso per quel mese.
- Passo 3 – Il calcolo del rimborso
Rimborso spettante (mese) = Differenziale del mese x Litri consumati nel mese x 70%
- Passo 4 – Somma dei quattro mesi
Il rimborso totale spettante all’impresa è la somma dei rimborsi calcolati per marzo, aprile, maggio e giugno. Esempio puramente illustrativo (i valori sono inventati solo per spiegare il meccanismo):
- Prezzo medio gasolio febbraio 2026: 1,700 euro/litro
- Prezzo medio pagato dall’impresa a marzo 2026 (in Italia o all’estero, indifferentemente): 1,850 euro/litro
- Differenziale di marzo: 1,850 – 1,700 = 0,150 euro/litro
- Litri consumati a marzo dall’impresa: 10.000 litri
- Rimborso di marzo: 0,150 x 10.000 x 70% = 1.050 euro
Lo stesso calcolo va ripetuto per aprile, maggio e giugno. Questo calcolo viene fatto automaticamente dalla piattaforma sulla base dei dati inseriti dall’impresa (litri e importo fatture).
- Passo 5 – Il limite della dotazione finanziaria
Il 70% è il tetto massimo previsto, ma la dotazione complessiva della misura è fissa in 300 milioni di euro. Se la somma di tutte le domande presentate nei 15 giorni di apertura della piattaforma supererà questa cifra, il rimborso spettante a ciascuna impresa sarà ridotto in modo proporzionale e lineare per tutti.
Tempistica di erogazione e compensazione
L’istruttoria dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2026. Il credito potrà essere compensato tramite modello F24: allo stato attuale la normativa consente la compensazione solo fino al 31 dicembre 2026, quindi di fatto tramite un unico F24 utilizzabile (quello del 16 dicembre). È in corso un lavoro tra le associazioni di categoria per ottenere un’estensione della finestra di compensazione oltre questa data.
Modulistica
In allegato all’articolo sono disponibili il “file fatture” per la rendicontazione delle spese sostenute e il comunicato del MIT con le relative istruzioni di compilazione.
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