Malattia e rientro anticipato al lavoro: come fare?

16/05/2017

Malattia e rientro anticipato al lavoro: come fare?

GUARIGIONE ANTICIPATA RETTIFICA Per poter rientrare al lavoro il dipendente è tenuto a richiedere una
rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
La rettifica della data di fine prognosi rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dell’Inps. IN ASSENZA DI RETTIFICA Il datore di lavoro
non può consentire al lavoratore la
ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
L’art. 2087 del codice civile, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. La dichiarazione dello stato di malattia, inoltre, determina l’erogazione della relativa indennità economica e per questo motivo il lavoratore, in caso di guarigione anticipata, è tenuto alla massima correttezza nei confronti dell’Inps. QUANDO EFFETTUAR LA RETTIFICA La rettifica deve essere effettuata
prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
SANZIONI L’Inps precisa infine che, in caso di assenza del lavoratore a una visita di
controllo domiciliare e/o ambulatoriale, qualora risulti che non è stata comunicata la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, o se la stessa è stata
comunicata in ritardo, verranno applicate nei confronti del lavoratore le sanzioni previste per
assenza ingiustificata alla visita di controllo:
  • sanzione pari al 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni in caso di prima assenza;
  • sanzione pari al 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza;
  • sanzione pari al 100% dalla data della terza assenza.
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