Tutela contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

23/01/2013

Tutela contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti, come modificate e integrate dal D.Lgs. 192/2012,
si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
E’ bene precisare che, ai sensi del decreto, per “
transazioni commerciali” si intendono “
i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo
.” A tal proposito, le Associazioni imprenditoriali del comparto delle costruzioni (tra cui anche Anaepa-Confartigianato) hanno firmato un documento congiunto per chiedere al Governo di chiarire, in modo inequivocabile, che – come si ritiene – l’ambito di applicazione del provvedimento di recepimento della Direttiva includa
anche l’ambito dei lavori pubblici. Al fine di rafforzare e sostenere tale posizione, la Confartigianato si è altresì attivata per organizzare un incontro con Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'Industria e l' Imprenditoria.
Le disposizioni in esame non trovano applicazione nei casi di contratti
stipulati con i consumatori (privati), oltre che per i debiti oggetto di
procedure concorsuali a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito, oltre che i pagamenti effettuati a titolo di
risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
La nuova disciplina si applica, invece, ai contratti che intercorrono:
  • tra imprese
  • tra professionisti
  • tra professionisti ed imprese
  • tra imprese /professionisti e pubbliche amministrazioni.
Gli interessi moratori decorrono
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile) ed hanno
decorrenza
automatica, senza che sia necessario uno specifico atto di messa in mora del debitore.
Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. La norma precisa che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste d’integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando
    non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è
    anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese
le parti possono derogare ai termini sopra indicati, pattuendo termini di pagamento superiori.
Tuttavia i
termini superiori a 60 giorni non devono essere gravemente iniqui per il creditore e devono essere pattuiti espressamente, con clausola provata per iscritto.
Anche nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque
non superiore a 60 giorni, purché ciò avvenga in modo espresso, con clausola provata per iscritto e
quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Il creditore ha
diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Al creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora, spetta un
importo forfettario di Euro 40, a titolo di risarcimento del danno. È fatta comunque salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Sono nulle le clausole che risultano
gravemente inique in danno del creditore relativamente a:
  • termine di pagamento,
  • saggio degli interessi di mora,
  • risarcimento per i costi di recupero del credito.
La clausola che esclude l’applicazione degli interessi di mora è considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria. La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto e le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
In riferimento al saggio degli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e riepilogati nella tabella sotto riportata.

Periodo Tasso
08.08.2002 – 31.12.2002 10,35%
01.01.2003 – 30.06.2003 9.85%
01.07.2003 – 31.12.2003 9,10%
01.01.2004 – 30.06.2004 9,02%
01.07.2004 – 31.12.2004 9,01%
01.01.2005 – 30.06.2005 9,09%
01.07.2005 – 31.12.2005 9.05%
01.01.2006 – 30.06.2006 9,25%
01.07.2006 – 31.12.2006 9,83%
01.01.2007 – 30.06.2007 10,58%
01.07.2007 – 31.12.2007 11,07%
01.01.2008 – 30.06.2008 11,20%
01.07.2008 – 31.12.2008 11,10%
01.01.2009 – 30.06.2009 9,50%
01.07.2009 – 31.12.2009 8,00%
01.01.2010 – 30.06.2010 8,00%
01.07.2010 – 31.12.2010 8,00%
01.01.2011 – 30.06.2011 8,00%
01.07.2011 – 31.12.2011 8,25%
01.01.2012 – 30.06.2012 8,00%
01.07.2012 – 31.12.2012 8,00%
01.01.2013 – 30.06.2013 8,75%
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