Omaggi ai clienti 2/2

03/12/2015

Omaggi ai clienti 2/2

Facendo seguito alla precedente news vediamo di seguito cosa accade quando un’impresa decide di donare beni che produce o commercializza. La cessione gratuita di un
bene oggetto dell’attività dell’impresa:
  • è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (in sostanza l’omaggio è trattato come una vendita e quindi nasce un debito per l’iva riferita al valore dell’omaggio a carico dell’impresa donante)
    ;
  • a meno che in sede di acquisto si sia deciso di non detrarre l’iva; in tal caso l’omaggio non fa scattare il debito iva.
Qualora l’impresa segua la regola generale indicata alla lettera a), vale a dire detrarre in acquisto e considerare a debito al momento della donazione, è da considerare che se l’omaggio è qualificato come “
spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso. Resta sempre valida l’opzione b) vale a dire l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto. In sintesi se l’impresa che commercializza borse decide di acquistare borse del valore di 100€ per donarle a potenziali clienti non può considerare detraibile quell’iva e quindi resta da percorrere solo l’opzione b).
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le
spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Ne deriva che tali spese di rappresentanza sono
deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE
Impresa Ricavi / proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del C.E.) Importo deducibile max
Fino a € 10 milioni 1,3%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni 0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,1%
100% se di valore unitario non superiore a 50 €
Lavoratore Autonomo Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario
Ai fini del
trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le
stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.
Tali costi risultano quindi:
  • deducibili per i soggetti che applicano il
    metodo di bilancio;
  • indeducibili per i soggetti che applicano il
    metodo fiscale.
Per i
lavoratori autonomi, i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono
deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
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