08/05/2020

Aziende con dipendenti: Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 28 aprile 2020, ha fornito le necessarie indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo previsto per l’assunzione, avvenuta nel 2019 o nel corso del 2020, di giovani con età inferiore a 35 anni.

Lo sgravio trova applicazione con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nelle loro precedenti esperienze lavorative ed hanno, all’atto dell’assunzione, un’età inferiore a 35 anni.

Si ricorda che:

  • L’incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati;
  • L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, hanno effettuato, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi;
  • È possibile accedere all’incentivo anche in caso di:
    – trasformazione, entro il 31 dicembre 2020, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno di età al momento della trasformazione;
    – assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2020, di soggetti con età inferiore a 35 anni, che abbiano conseguito un titolo di studio, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a seguito di:
  • un periodo di attività di alternanza scuola-lavoro, svolto presso il medesimo datore di lavoro;
  • un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, svolto presso il medesimo datore di lavoro;
  • un periodo di apprendistato in alta formazione, svolto presso il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo strutturale previsto per l’assunzione stabile di giovani si sostanzia nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel caso di assunzione di un lavoratore “generico”, ovvero del 100%, nel caso di assunzione di un lavoratore a seguito di periodi di alternanza scuola – lavoro o di apprendistato duale o di alta formazione e ricerca, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Lo sgravio potrà essere fruito a decorrere dalle competenze di aprile 2020.

Per informazioni:

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