29/10/2026
Accise gasolio: ultimi giorni per le domande di rimborso del 3° trimestre 2026
Lunedì 2 novembre 2026 scade il termine per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le domande di rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato nel 3° trimestre 2026, cioè tra il 1° luglio e il 30 settembre.
Chi ne ha diritto
Il rimborso spetta alle imprese che trasportano merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ambientale Euro 5 o superiore. I consumi dei mezzi Euro 4 o inferiori restano esclusi.
La novità annunciata: credito in compensazione solo online
Come avevamo già segnalato nella notizia di luglio, dal 1° ottobre 2026 le dichiarazioni con richiesta del credito da utilizzare in compensazione si presentano esclusivamente in via telematica, tramite il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.). PEC e formato cartaceo non sono più accettati. Le domande del 3° trimestre sono le prime a cui si applica questa regola.
Chi intende compensare il credito e non ha ancora l’abilitazione al servizio telematico deve quindi provvedere subito, per non rischiare di mancare la scadenza.
La stessa modifica normativa che ha introdotto l’obbligo telematico, ha anche ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il silenzio-assenso sulle dichiarazioni presentate per la compensazione. Nulla è cambiato, invece, per chi sceglie il rimborso in denaro.
Importi del trimestre
Nel corso del 3° trimestre le aliquote di accisa sono state modificate più volte. L’importo rimborsabile dipende quindi dal tipo di carburante (gasolio o HVO, con o senza i requisiti di legge) e dalla data del rifornimento. Per il gasolio commerciale e per l’HVO privo dei requisiti, il rimborso va da 129,68 a 269,68 euro ogni 1.000 litri, a seconda del periodo di consumo. Per l’HVO conforme sono previste aliquote e quadri dichiarativi specifici.
Credito d’imposta
Per la compensazione in F24 resta confermato il codice tributo 6740. I crediti maturati con i consumi del 2° trimestre 2026 potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2027. Le eventuali eccedenze non compensate potranno essere chieste a rimborso entro il 30 giugno 2028.
Documentazione utile
Per il dettaglio delle modalità di compilazione della dichiarazione, degli importi rimborsabili e delle aliquote applicabili si rimanda all’Informativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Di seguito, invece, il link al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione e il software per la presentazione della domanda
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