Accordo sulla formazione dei lavoratori e del datore di lavoro/RSPP

18/01/2012

Accordo sulla formazione dei lavoratori e del datore di lavoro/RSPP

a) La formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 37 del decreto legislativo 81/08.
L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento per i lavoratori, i preposti e i dirigenti nonché la formazione facoltativa per i soggetti all’articolo 21 del medesimo decreto [fra cui lavoratori autonomi e imprese familiari]. Il percorso formativo previsto per i lavoratori si articola in 2 moduli. Una “formazione generale” dalla durata minima di 4 ore e una “formazione specifica” della durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione della valutazione dei rischi o del comparto di appartenenza dell’azienda. All’accordo, scaricabile dal sito dell’Associazione e della Sapi, è allegato una tabella che indica la categoria di appartenenza della codifica ATECO 2002-2007. Per i Preposti la formazione è prevista per una durata minima di 8 ore. Per ogni lavoratore è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. Riepilogo formazione lavoratore

Classe di rischio Formazione generale Formazione specifica Aggiornamento [5 anni]
Bassa 4 ore 4 ore 6 ore
Media 4 ore 8 ore 6 ore
Alto 4 ore 12 ore 6 ore
Per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, 11 gennaio 2012, l’obbligo dell’aggiornamento della formazione dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. Sono, inoltre, indicate al punto 11 dell’accordo le condizioni per il riconoscimento della formazione pregressa erogata prima della pubblicazione dello stesso.
b) La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP.
Il percorso formativo per i nuovi datori di lavoro che si nomineranno RSPP della propria realtà è, come nel caso dei lavoratori, differenziato il base al livello di rischio dell’azienda.

Classe di rischio Formazione Aggiornamento [5 anni]
Bassa 16 ore 6 ore
Media 32 ore 10 ore
Alto 48 ore 14 ore
Ulteriore novità rispetto alla precedente versione dei corsi, oltre all’obbligo di frequenza, è la necessità di una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test in alternativa fra di loro finalizzati a verificare le conoscenze acquisite. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. Anche per i datori di lavoro è previsto il riconoscimento della formazione pregressa, quindi non sono tenuti a frequentare il corso coloro che possono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo formativo con un percorso conforme ai contenuti previsti dal DM 16/01/1997 [l’attuale corso di 16 ore] e coloro che sono esentati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 626 del 1994. Per le nuove attività il datore di lavoro che inizia e che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell’attività. Si ricorda, in particolare per i datori di lavoro che ad oggi ancora non hanno partecipato al corso di formazione necessario per ricoprire il ruolo di RSPP, che la nuova norma prevede un periodo di transizione di alcuni mesi per l’adeguamento. Per ulteriori informazione l’ufficio formazione della SAPI srl è a disposizione al tel 0461 803767 o all’indirizzo mail formazione@sapi.artigiani.tn.it.
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