23/03/2020
COVID 19 – Prime informazioni su INDENNITA’ per lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti
Si tratta di un’indennità di 600€ per il mese di marzo; l’importo è netto (non viene applicata imposizione fiscale)
Per accedere all’indennità è necessario
- non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto
- non avere altre forme di previdenza obbligatoria (ad esclusione della Gestione separata INPS).
Le diverse indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Sarà possibile presentare domanda a partire dalla fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
COME FARE DOMANDA?
Appena comunicheremo che le procedure informatiche sono attive, chiama la sede del Patronato INAPA a te più vicina.
Per i contatti: clicca QUI
BENEFICIARI DELLE INDENNITA’
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓Artigiani
✓Commercianti
✓Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
✓ liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
Lavoratori agricoli
Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
✓nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
✓non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
✓ almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
✓ che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
✓ che non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Riferimenti normativi: circolare INPS 1288
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