25/04/2016
Incentivi in compensazione fiscale: modificati i criteri
-
l’estensione a
18 mesi del periodo in cui possono essere sostenute le spese prima della domanda (prima era l’anno solare precedente); l’ampliamento delle
modalità di pagamento ammesse (es. carta di credito per acquisti telematici, contratti di finanziamento, ricevute bancarie); -
l’inclusione tra i beneficiari delle associazioni ed enti per le attività di impresa svolte; -
la previsione di maggiorazioni per le imprese del
settore del porfido aderenti a consorzi/reti (+ 10 punti percentuali);
-
un maggior sostegno per gli
investimenti in autoveicoli (sostituzione euro 3 di oltre 10 anni e domande anche annuali) -
la previsione di contributi per sistemi di
videosorveglianza antirapina (con un contributo del 20% e con spesa minima di 2.500 euro) -
l’acquisto di immobili anche nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis della Legge Fallimentare) e di piani di risanamento (articolo 67) -
la maggiorazione per imprese aderenti a
filiere -
la riduzione della soglia minima per investimenti mobiliari per la priorità “crescita dimensionale” (30% delle immobilizzazioni)
-
le azioni di commercializzazione di sistema di cooperative e consorzi a favore delle imprese aderenti sono state ricondotte nei contributi tradizionali -
la riduzione del limite minimo delle spese per missioni all’estero da parte di imprese con più di 15 dipendenti (euro 5.000,00) -
l’estensione del periodo complessivo di permanenza all’estero, se la missione riguarda più paesi esteri
-
l’ammissione delle certificazioni divenute obbligatorie da meno di 2 anni alla data della richiesta di certificazione (non più alla data di presentazione della domanda)
uniformità della disciplina fra i due canali di intervento (esempio: veicoli euro 3; acquisto immobili, ai sensi dell’art. 182 bis della L.F.; permanenza all’estero in caso di missioni).
settore del porfido appartenenti a reti o consorzi (8% nei fissi e 10% in internazionalizzazione, consulenze, reti/consorzi)
Reg (UE) 651/2014, si richiama l’attenzione sull’effetto di incentivazione previsto dal medesimo: gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
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