Locazioni di immobili e contributi Inps commercianti

02/08/2016

Locazioni di immobili e contributi Inps commercianti

In sostanza l’Inps, qualora non vi sia una iscrizione ad una previdenza obbligatoria da parte degli amministratori di tali società, pretende i contributi per la gestione commercianti. Due recenti sentenze del Tribunale di Rovereto, 17 maggio e 14 giugno 2016, sostengono il contrario. Il Tribunale di Rovereto conferma i principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza di data 11 febbraio 2013, n. 3145, secondo la quale
"l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di
attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità.

Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione.
La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare"

.
A giudizio del Tribunale di Rovereto, infatti, in situazioni in cui si verta "nella semplice ipotesi di locazione di un solo immobile", tanto nel caso di socio di società di persone, quanto in quello di socio di società a responsabilità limitata, è da escludersi lo svolgimento di "attività commerciale" e, conseguentemente, della sussistenza del cd requisito oggettivo, necessario al fine dell'iscrizione; nella fattispecie, si trattava di locazione, in un caso, di un solo fabbricato e nell'altro, di un fabbricato con relativo terreno. Secondo il Giudice del Lavoro, inoltre, in presenza di documentazione attestante il conferimento di incarico per la tenuta della contabilità e gestione dell'unico contratto di locazione ad un professionista esterno alla società (nella fattispecie, il commercialista), "difetta in toto anche il cd. requisito soggettivo", manca, cioè, anche la partecipazione personale al lavoro aziendale.
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