27/01/2026
Prospetto informativo disabili
da inviare entro il 31 gennaio 2026
📅 Entro il 31 gennaio 2026 le imprese interessate devono trasmettere il Prospetto informativo disabili, previsto dalla Legge n. 68/1999.
L’invio è obbligatorio solo se, alla data del 31 dicembre 2025, sono intervenute variazioni nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto presentato, tali da modificare:
- l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità;
- il calcolo della quota di riserva.
🏢 Chi è obbligato all’invio
Sono tenute alla presentazione del prospetto le imprese soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999.
Si ricorda che per le aziende con 15–35 dipendenti computabili, l’obbligo di assunzione scatta automaticamente al raggiungimento dei 15 dipendenti, anche in assenza di nuove assunzioni.
📝 Come e cosa indicare nel prospetto
Il prospetto deve essere trasmesso esclusivamente online e serve a fotografare la situazione aziendale rispetto agli obblighi di assunzione di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette.
In particolare, vanno indicati:
- il numero totale dei dipendenti;
- i lavoratori già inseriti nella quota di riserva;
- i posti disponibili e le mansioni compatibili;
- eventuali compensazioni territoriali (per aziende con più sedi), che non possono essere cumulate con l’esonero parziale.
Queste informazioni permettono al Centro per l’Impiego – Collocamento mirato di favorire inserimenti lavorativi adeguati sia alle esigenze aziendali sia alle caratteristiche delle persone.
🤝 A cosa serve l’adempimento
Le informazioni fornite consentono al Centro per l’Impiego – Collocamento mirato di favorire inserimenti lavorativi coerenti con le esigenze aziendali e le caratteristiche delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette.
💻 Modalità di invio
Il Prospetto informativo deve essere compilato e inviato tramite il portale del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE):
⚠️ Sanzioni in caso di inadempienza
- In caso di mancato o tardivo invio del prospetto è prevista una sanzione di 702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giorno di ritardo dopo il 31 gennaio 2026.
- Trascorsi 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo di assunzione, se il datore di lavoro non adempie per cause a lui imputabili, è prevista una sanzione pari a 196,05 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non assunto.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare
per aziende con servizio paghe in Associazione Artigiani:
- Lorenzo Mittempergher – tel. 0461803821 – email l.mittempergher@artigiani.tn.it
- Silvia Busetti – tel. 0461803923 – email s.busetti@artigiani.tn.it
- Marika Salati – tel. 0461803804 – email m.salati@artigiani.tn.it
per aziende associate, ma senza il servizio paghe, è disponibile l’Area Politica del lavoro e Contrattazione:
- Deborah Battisti – tel. 0461803729 – e-mail d.battisti@artigiani.tn.it
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