Ravvedimento operoso dal 1 gennaio 2016

02/02/2016

Ravvedimento operoso dal 1 gennaio 2016

La norma quindi produce effetti anche sul ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.to L.vo 471/97 già dal 1 gennaio 2016. Si ricorda che con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. A partire dal 01/01/2016 l’importo del tributo in ravvedimento dovrà essere aumentato di:
  • 0,1% se il pagamento avviene entro 15 giorni;
  • 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno;
  • 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene entro il 90° giorno;
  • 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata se il versamento entro 1 anno;
  • 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo;
  • 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata se il ravvedimento avviene oltre due anni.
Si ricorda infine l’applicazione del principio del “favo rei” per cui le penalità più favorevoli al contribuente si applicheranno alle infrazioni commesse precedentemente. In sostanza Tre sono le situazioni che potranno verificarsi: SANZIONE NON ANCORA IRROGATA: Gli uffici dovranno irrogare la sanzione più mite. SANZIONE IRROGATA CON PROVVEDIMENTO NON ANCORA DIVENUTO DEFINITIVO: La misura della sanzione dovrà essere ridotta in conformità alla misura più favorevole (con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza). SANZIONE IRROGATA CON PROVVEDIMENTO DIVENUTO DEFINITIVO: Rimane dovuta la sanzione irrogata secondo l'originaria previsione meno favorevole Si evidenzia inoltre che non opera la preclusione al ravvedimento, l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero l’avvenuta constatazione della violazione ma solo per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (
Imposte dirette, Ritenute, IRAP, IVA, Registro, Ipotecaria e catastale) . Sono cause ostative al ravvedimento invece:
  • La notifica di Avvisi li liquidazione (Avvisi bonari) emessi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, aventi ad oggetto le medesime imposte che si intendono ravvedere, con la precisazione che si possono comunque sanare irregolarità non riscontrate con tale procedura ( Circ. 6/E del 19/02/2015, par. 10,4);
  • la notifica di Avvisi di accertamento o di Avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni;
  • notifica di avvisi di recupero crediti e di violazione delle sanzioni;
La notifica invece di un PVC non è più causa ostativa al ravvedimento ed è inoltre possibile effettuare la selezione delle violazioni oggetto di ravvedimento. Per quanto riguarda
i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IMU, TASI, TARI, Dazi doganali, etc.) il ravvedimento rimane precluso sia nel caso in cui siano stata contestata la violazione per mezzo della notifica di apposito atto, sia nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si è già avuta formale conoscenza.
Infine si ricorda che:
  • per il calcolo degli interessi di mora, il nuovo saggio di interessi da applicare per il 2016 è lo 0,2%.
  • la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi è:
saggio di interessi (0,2%) x importo del tributo x giorni della violazione 365 Il versamento va effettuato con il mod. F24 e il periodo di riferimento da indicare nel mod. F24 è l’anno di d'imposta per cui si effettua il pagamento. Gli interessi e le sanzioni si versano separatamente utilizzando appositi codici di di seguito riepilogati:

imposta codice sanzione codice interesse
IRPEF 8901 (8915 se da mod. 730) 1989
IRES 8918 1990
CEDOLARE SECCA 8913 1992
Imposte sostit. Minimi/forfetari 8913 1992
Iva 8904 1991
Irap 8907 1993
Add. Regionale 8902 (8916 se da mod. 736) 1994
Ass. Comunale 8926 (8927 se da mod. 730) 1998
Sostituti d'imposta 8906
Altre violazioni 8911
A cura di Pier Giuseppe Gasperetti Allegata Tabella riassuntiva.
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