DL Sostegni Bis: novità in materia di lavoro

11/06/2021

DL Sostegni Bis: novità in materia di lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da “Covid-19” per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Di seguito si illustrano le novità più rilevanti del nuovo decreto in tema di Lavoro in vigore dal 26 maggio 2021.

 

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e blocco licenziamenti

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO potranno:

  • richiedere, a decorrere dal 1°luglio, la cassa integrazione ordinaria con le causali e le regole di fruizione tradizionali, senza:
    • utilizzare più quella con causale Covid;
    • addebito del contributo addizionale.

In alternativa

  • potranno ricorrere ad un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga(alternativo ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (non Covid) previsti dal d.lgs. n. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

 

L’utilizzo di tale strumento è subordinato a due condizioni:

  • riduzione di fatturato nel primo semestre 2021 pari al 50% rispetto al primo semestre del 2019;
  • sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid-19.

 

Per le imprese che dal 1° luglio 2021 richiedono i trattamenti ordinari di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, resta precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

 

Contratto di rioccupazione

Viene introdotto, in via sperimentale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, ovvero un contratto di lavoro a tempo indeterminato volto a incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

Condizione per l’assunzione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto che, altrimenti, prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento al datore di lavoro, esclusi quelli agricoli e domestici, di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto del c.d. Temporary Framework e per la sua effettiva fruizione è quindi necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

? Scopri qui tutte le altre misure previste dal DL Sostegni Bis ?

Hai bisogno di informazioni?

per le aziende con servizio paghe – Area paghe e consulenza del lavoro

Franca Devigili – tel.: 0461 803710– e-mail: f.devigili@artigiani.tn.it

Mattia Claus – tel.: 0461 803923 – email: m.claus@artigiani.tn.it

Lorenzo Mittempergher – tel.: 0461 803821– email: l.mittempergher@artigiani.tn.it

 

per le aziende associate – Area Contrattazione e Politiche del Lavoro

Deborah Battisti – tel.: 0461 803729 – email: d.battisti@artigiani.tn.it

Condividi

Potrebbe interessarti anche:

Airbag Takata: il MIT rafforza i controlli e coinvolge officine e centri di revisione

16/07/2026

Airbag Takata: il MIT rafforza i controlli e coinvolge officine e centri di revisione

Con il Decreto Direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto nuove misure per accelerare il completamento delle campagne di richiamo relative…

Leggi di più
28 luglio: aggregarsi per crescere. Una serata per approfondire le opportunità del consorzio come leva per l’edilizia artigiana

16/07/2026

28 luglio: aggregarsi per crescere. Una serata per approfondire le opportunità del consorzio come leva per l’edilizia artigiana

Appalti pubblici, prospettive del mercato e carenza di alloggi: quali opportunità si aprono per le imprese artigiane? Un incontro per approfondire il ruolo del consorzio e le possibilità offerte dalla…

Leggi di più
Esami Tecnici Manutentori Antincendio

16/07/2026

Esami Tecnici Manutentori Antincendio

A decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione disciplinato dal DM 1° settembre 2021.…

Leggi di più
DL Sostegni Bis: novità in materia di lavoro

03-08-2026

Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida