Novità Superbonus 110%: basta la Cila per avviare i lavori

03/06/2021

Novità Superbonus 110%: basta la Cila per avviare i lavori

Una novità che sblocca notevolmente la procedura per accedere al Superbonus 110%: la verifica della doppia conformità non sarà più necessaria, mentre basterà la Comunicazione di Inizio Lavori Assevereata (Cila).

 

Cila: di cosa si tratta?

L’articolo 34 del nuovo Decreto Legge, approvato lo scorso 28 maggio, prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110%:

Costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)”.

All’interno di questa comunicazione, andranno indicati solo gli estremi del titolo abilitativo non andrà attestato lo stato legittimo dell’immobile.
Di conseguenza, gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo ma, soprattutto, il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi, purchè nella Cila vengano riportati fedelmente gli interventi (pena la decadenza del beneficio fiscale).

 

Con la possibilità di presentare esclusivamente la Cila per cominicare i lavori, salta dunque la verifica di doppia conformità, conosciuta anche come “attestazione di stato legittimo“. Per questo, il beneficio fiscale del 110% potrà decadere esclusivamente per i seguenti motivi:

  • mancata presentazione della Cila;
  • interventi realizzati in modo difforme rispetto alla Cila;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero di quanto dichiarato ai sensi del comma 14.

Rimangono esclusi da questo nuovo regime semplificato gli  interventi inerenti demolizioniricostruzionioltre che ovviamente gli abusi totali (quindi edifici sprovvisti del titolo abitativo originario).

 

 

Alcune delle domande più frequenti rispetto alla nuova norma

Sono già emerse alcune questioni inerenti i passaggi più importanti di questa norma:

 

Cosa devo riportare nella Cila?

Per gli immobili completati dopo il 1° settembre 1967, occorrerà riportare gli estremi del titolo abilitativo, previsti per la costruzione dell’immobile stesso.
Nel caso in cui questi ultimi non esistessero, basterà indicare il provvedimento che ha consentito le legittimazione dell’immobile.
Per tutti gli altri edifici, basterà essere in grado di provare che si tratta di una costruzione terminata prima del 1° settembre 1967.

 

Il nuovo Decreto del 28 maggio consente di ottenere l’incentivo anche in presenza di abusi edilizi?

Si, dato che la norma esclude solo gli abusi totali, ovvero tutti gli immobili che non dispongono di un titolo di costruzione.
Abusi parziali, di grandi o piccole dimensioni, non compromettono lo svolgimento degli interventi del Superbonus.

 

Quindi, se ottengo il Superbonus, mi verranno sanati anche gli abusi presenti nell’immobile?

No, questo non accadrà. Anzi, nella norma viene specificato nel dettaglio che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“.

 

 

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