Abolizione della scheda di trasporto

Una circolare del Ministero degli Interni informa che dal 1° gennaio
non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 (2), pur riservandosi di approfondire la questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione e che terrà conto anche di altri provvedimenti sull'autotrasporto presi dalla Legge di Stabilità sulla corresponsabilità del committente.
Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla
corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle
istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 che non è stato abrogato. Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste all'autotrasportatore, "fermo restando le conseguenze sanzionatorie".
Spariscono, però le sanzioni per il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto). Ciò avviene perché la Legge di Stabilità ha abrogato l'articolo 7 bis della Legge 286/2005.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.01.2015

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