Abolizione della scheda di trasporto
non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 (2), pur riservandosi di approfondire la questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione e che terrà conto anche di altri provvedimenti sull'autotrasporto presi dalla Legge di Stabilità sulla corresponsabilità del committente.
corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle
istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 che non è stato abrogato. Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste all'autotrasportatore, "fermo restando le conseguenze sanzionatorie".