Agenzia delle Entrate: circolare n. 8/E Riduzione del cuneo fiscale

Calcolo aumento
Per i lavoratori a tempo
indeterminato il calcolo è facile
: chi lavora 12 mesi nel corso del 2014 ha diritto al bonus di 640 ripartito in otto mensilità da 80 euro, applicando la
formula [( 640 / 12) * 12 ] / 8 = 80 euro, ossia:
[(credito d'imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / 8 buste paga rimanenti da maggio a dicembre = bonus in busta paga Per chi lavora a tempo
determinato bisogna invece rapportare il bonus alle mensilità lavorate e poi spalmare su quelle in cui si riceverà la busta paga da maggio a dicembre. In questo caso, la
formula:
[(credito d'imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / buste paga rimanenti da maggio fino a fine contratto = bonus in busta paga Esempio
: il dipendente impiegato per sette mesi da marzo a settembre, avrà diritto a un bonus di 373 euro (640/12*7) , che avrà in busta da maggio fino a fine contratto: in ognuna delle cinque buste paga che gli rimangono da incassare, avrà 74 euro [ (640/12) * 7] / 5).
Casi particolari Se un
lavoratore cambia azienda nel corso dell’anno come fa il sostituto d’imposta a calcolare il credito spettante?
Possono verificarsi due casi: il lavoratore
comunica all’azienda i suoi altri redditi percepiti nell’arco del 2014 e l’azienda è quindi in grado di fare i calcoli su dati certi (eventualmente farà un conguaglio a dicembre). Se non comunica nulla, sarà il lavoratore a fare il
conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi 2015 (relativa al 2014). In pratica, come spiega l’Agenzia delle Entrate:
«i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso», mentre i contribuenti che hanno eventualmente redditi diversi da quelli erogati dal sostituto devono darne comunicazione.
L’azienda «potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello in cui è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di fine anno o di fine rapporto».
Esempio: se un lavoratore percepisce dall’azienda uno stipendio inferiore ai fatidici 26mila euro ma ha
altri redditi che lo fanno salire sopra questa soglia, dovrà darne comunicazione all’azienda per permetterle di fare i relativi calcoli e conguagli. Oppure, se non comunica nulla e riceve il bonus in busta paga, poi farà il conguaglio in dichiarazione dei redditi.
Senza sostituto d’imposta I contribuenti senza sostituto d’imposta perché hanno
interrotto il lavoro prima di fine maggio, o perché impiegati presso datori di lavoro che non sono sostituto d’imposta (
colf e badanti), hanno diritto al credito d’imposta, ma non lo percepiranno sotto forma di aumento: lo recupereranno con la
dichiarazione dei redditi 2015.
Redditi esentasse Chi guadagna meno di 8mila euro l’anno non paga tasse perché la detrazione sul lavoro dipendente azzera l’imposta. Se però ad azzerare l’imposta sono
altre detrazioni, ad esempio per figli a carico, il dipendente ha diritto all’aumento.
La circolare delle Entrare chiarisce infatti che il presupposto per il diritto al credito è la
sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni sul lavoro dipendente. Non rileva invece «la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata da redditi da lavoro dipendente o assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’
articolo 13, comma 1, del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi (sono le detrazioni sul lavoro dipendente, n.d.r.), quali ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo Tuir».
Altra precisazione importante: il reddito rilevante ai fini della detrazione va considerato al netto del reddito derivante dall’
abitazione principale e delle sue
pertinenze.
Redditi 24-26mila euro Sono gli unici per i quali l’aumento è ancora dovuto ma in misura minore, fino ad azzerarsi a quota 26mila euro. Il decreto stabilisce che il credito spetta «per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila euro diminuito del reddito complessivo e l’importo di 2mila euro».
Esempio: su un
reddito di 25mila euro spetterà un credito d’imposta totale di 320 euro. Ipotizziamo per semplicità di calcolo che il dipendente resti nella stessa azienda per l’intero anno, l’impresa verserà da maggio a dicembre 40 euro al mese.
Rilevanza del credito Il credito d’imposta di 640 euro «
non concorre alla formazione del reddito»: lo prevede esplicitamente l’articolo 1 del decreto, nella modifica all’articolo 13 del Tuir (al quale inserisce il comma 1-bis). La circolare delle Entrate specifica che, di conseguenza, le somme erogate (gli 80 euro in busta paga) non concorrono ai fini delle imposte sui redditi, comprese le
addizionali regionali e comunali. Questo ha effetto anche sulle dichiarazioni
IRAP delle aziende: non costituendo retribuzione per il percettore.
«i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti». Adempimenti per sostituti d’imposta La regola generale è stabilità dal
comma 5 dell’articolo 1 del decreto, in base al quale il credito va:
«attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo allo stesso» e «utilizzando, fino a capienza, l’ammontare delle
ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per le differenza, i
contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» in relazione ai quali »non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni».
Significa che il sostituto d’imposta, se non può rivalersi sulle detrazioni fiscali (perché non bastano) deve
comunque versare l’aumento in busta paga e poi si rivarrà sui contributi previdenziali. Il successivo comma 6 stabilisce che, successivamente, l’
INPS recupererà i contributi non versati dai sostituti d’imposta «rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta».
Per pagare l’aumento, il sostituto d’imposta (l’azienda) può utilizzare le ritenute IRPEF, le addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se tutto questo non basta, utilizza i contributi previdenziali. L’importo del credito utilizzato va indicato nel
CUD e nel
Modello 770 .
Attenzione

:
l’aumento va pagato a partire da maggio. «Solo nella particolare ipotesi in cui questo non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle
procedure di pagamento delle
retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dal successivo mese di
giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo fra le retribuzione dell’anno 2014». Quindi, nel caso in cui le procedure dell’ufficio paga non consentano di pagare l’aumento in maggio, le aziende possono rimandare a giugno, ma devono poi ricalcolare il tutto spalmando l’aumento spettante su sette mesi anziché otto.
Agenzia delle Entrate: circolare n. 9/E – 80 euro anche per cassintegrati e disoccupati Con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 l’Agenzia delle entrate, con una sorta di domanda e risposta, fornisce ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative. Tra le novità, anche quella che prevede tra i soggetti beneficiari del bonus Irpef i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità. Inoltre, le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus. Infine, nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. INPS: cir.60/2014 – riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati L'INPS, con la circolare n. 60 del 12 maggio 2014, comunica le modalità di recupero del
bonus fiscale – introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 66/2014 – sui contributi previdenziali.
Si evidenzia, di seguito, le modalità illustrate dall’Istituto che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto stesso. Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
Per l’anno 2014 l’articolo 1 del decreto riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: – per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; – in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con n. 2 circolari, la n. 8/E del 28 aprile 2014 e la n. 9/E del 14 maggio c.a., cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo. L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. L’Inps, nella circolare, illustra le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. Modalità di recupero Il comma 5 dell’articolo 1, prevede che
“il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga ….”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo “1655” denominato “
Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle
somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./meserif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.05.2014

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