Agenzia delle Entrate: circolare n. 8/E Riduzione del cuneo fiscale
indeterminato il calcolo è facile
: chi lavora 12 mesi nel corso del 2014 ha diritto al bonus di 640 ripartito in otto mensilità da 80 euro, applicando la
formula [( 640 / 12) * 12 ] / 8 = 80 euro, ossia:
determinato bisogna invece rapportare il bonus alle mensilità lavorate e poi spalmare su quelle in cui si riceverà la busta paga da maggio a dicembre. In questo caso, la
formula:
: il dipendente impiegato per sette mesi da marzo a settembre, avrà diritto a un bonus di 373 euro (640/12*7) , che avrà in busta da maggio fino a fine contratto: in ognuna delle cinque buste paga che gli rimangono da incassare, avrà 74 euro [ (640/12) * 7] / 5).
lavoratore cambia azienda nel corso dell’anno come fa il sostituto d’imposta a calcolare il credito spettante?
comunica all’azienda i suoi altri redditi percepiti nell’arco del 2014 e l’azienda è quindi in grado di fare i calcoli su dati certi (eventualmente farà un conguaglio a dicembre). Se non comunica nulla, sarà il lavoratore a fare il
conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi 2015 (relativa al 2014). In pratica, come spiega l’Agenzia delle Entrate:
L’azienda «potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello in cui è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di fine anno o di fine rapporto».
altri redditi che lo fanno salire sopra questa soglia, dovrà darne comunicazione all’azienda per permetterle di fare i relativi calcoli e conguagli. Oppure, se non comunica nulla e riceve il bonus in busta paga, poi farà il conguaglio in dichiarazione dei redditi.
interrotto il lavoro prima di fine maggio, o perché impiegati presso datori di lavoro che non sono sostituto d’imposta (
colf e badanti), hanno diritto al credito d’imposta, ma non lo percepiranno sotto forma di aumento: lo recupereranno con la
dichiarazione dei redditi 2015.
altre detrazioni, ad esempio per figli a carico, il dipendente ha diritto all’aumento.
sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni sul lavoro dipendente. Non rileva invece «la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata da redditi da lavoro dipendente o assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’
abitazione principale e delle sue
pertinenze.
Esempio: su un
reddito di 25mila euro spetterà un credito d’imposta totale di 320 euro. Ipotizziamo per semplicità di calcolo che il dipendente resti nella stessa azienda per l’intero anno, l’impresa verserà da maggio a dicembre 40 euro al mese.
non concorre alla formazione del reddito»: lo prevede esplicitamente l’articolo 1 del decreto, nella modifica all’articolo 13 del Tuir (al quale inserisce il comma 1-bis). La circolare delle Entrate specifica che, di conseguenza, le somme erogate (gli 80 euro in busta paga) non concorrono ai fini delle imposte sui redditi, comprese le
addizionali regionali e comunali. Questo ha effetto anche sulle dichiarazioni
IRAP delle aziende: non costituendo retribuzione per il percettore.
ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per le differenza, i
contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» in relazione ai quali »non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni».
comunque versare l’aumento in busta paga e poi si rivarrà sui contributi previdenziali. Il successivo comma 6 stabilisce che, successivamente, l’
INPS recupererà i contributi non versati dai sostituti d’imposta «rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta».
CUD e nel
Modello 770 .
l’aumento va pagato a partire da maggio. «Solo nella particolare ipotesi in cui questo non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle
procedure di pagamento delle
retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dal successivo mese di
giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo fra le retribuzione dell’anno 2014». Quindi, nel caso in cui le procedure dell’ufficio paga non consentano di pagare l’aumento in maggio, le aziende possono rimandare a giugno, ma devono poi ricalcolare il tutto spalmando l’aumento spettante su sette mesi anziché otto.