Agevolazione “over 50” e donne: Restituzione delle misure compensative

Per i periodi arretrati di spettanza tra “gennaio e luglio 2013” i datori di lavoro ammessi all’incentivo provvederanno:
  • al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431);
  • alla restituzione delle misure compensative non più spettanti in relazione alla minore contribuzione versata (codici “M120”, “M121”, “M123” e “M124”).
Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.08.2013

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