Aggiornamenti Inps – Incentivi alle assunzioni
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nell’art. 2 è stato aggiunto il comma 1-bis, ai sensi del quale
l’istanza ai fini della fruizione del beneficio deve essere presentata dai datori di lavoro interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet dell’INPS, dell’apposita circolare esplicativa, ovvero, se l’assunzione è successiva alla data di pubblicazione della predetta circolare, entro trenta giorni dalla data della stessa assunzione; -
all’art. 4 è stato sostituito il comma 2. In base alla nuova disposizione
il beneficio viene autorizzato secondo l’ordine cronologico delle assunzioni (anziché, come in precedenza previsto, secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica).Da ciò si deduce che sarà possibile presentare l’istanza per l’agevolazione solo una volta che l’Inps avrà pubblicato la relativa circolare e che le assunzioni dei soggetti in parola saranno autorizzate in ordine cronologico a partire da quelle effettuate dal 1° gennaio 2013. Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
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euro 190,00 mensili per 12 mesi, per i lavoratori a tempo indeterminato; -
euro 190,00 mensili per 6 mesi, per i lavoratori a tempo determinato.
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uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; -
donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; -
donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; -
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro:
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per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; -
per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; -
per complessivi 18 mesi in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
modello on line “92-2012”.