Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell’attività: criteri e limiti
Di seguito riportiamo i punti principali della manovra definita “esodo”; tale misura è stata introdotta in favore delle imprese di autotrasporto della Provincia a seguito di precisa richiesta dell’Associazione Artigiani e del Direttivo degli Autotrasportatori a fronte della difficile situazione congiunturale del settore.1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI1. L’aiuto è destinato alle piccole imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l’attività e che abbiano iniziato l’attività prima del 30 ottobre 2009.2. L’aiuto è incompatibile con eventuali aiuti concessi dalla Provincia autonoma di Trento per favorire l’aggregazione aziendale. 3. Per accedere agli aiuti le piccole imprese di autotrasporto devono possedere i seguenti requisiti:a) iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;b) possesso di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.Sono in ogni caso escluse dalla concessione dell’aiuto le imprese che hanno cessato l’attività a causa di procedura concorsuale o che alla data della domanda abbiano in corso procedure concorsuali. 2. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI1. L’aiuto è accordato nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti d’importanza minore («de minimis»), nelle seguenti misure:a) possesso di 1 autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate adibito al trasporto di cose per conto di terzi:euro 15.000,00b) possesso di 2 o più autoveicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose per conto di terzi:euro 30.000,00.Il numero di autoveicoli è valutato con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 ed ha riguardo ai mezzi di proprietà o in disponibilità in forza di contratti di leasing.3. OBBLIGHI E REVOCHE1. Il beneficiario dell’aiuto deve avere cessato qualsiasi attività di autotrasporto merci conto terzi tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della domanda di concessione dell’aiuto ovvero cessare la medesima attività entro il 30 giugno 2015.3. Il beneficiario dell’aiuto non può trasferire a qualsiasi titolo l’azienda di autotrasporto di merci per conto di terzi né cedere l’intero parco veicolare o singoli veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate a soggetti che attraverso l’acquisto avviino l’attività di autotrasporto merci conto terzi4. Il titolare o i soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, dell’impresa beneficiaria dell’aiuto nonché i collaboratori nel caso di impresa familiare, non possono per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di cessazione dell’attività.Per ulteriori dettagli invitiamo ad una lettura puntuale della delibera e del suo allegato che ne è parte integrante.