Alimenti senza glutine: informazione per i consumatori

In riferimento all’applicazione del Regolamento (UE) 828/2014, il Ministero della Salute evidenzia che: “…è possibile produrre e denominare "pane" o "pasta" spendendo la dicitura volontaria "senza glutine", corredata dalla dicitura "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" (o in alternati va "specificamente formulato per celiaci") alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella di grano.” “Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005, "specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine" o "specificatamente formulati per celiaci", è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli l, 2, 3, 4 del citato Decreto”. In allegato la circolare di riferimento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.08.2016

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