Amministratore di srl e socio: doppia previdenza

Tale iscrizione previdenziale non è sufficiente a escludere dall’obbligo di iscrizione anche alla previdenza Inps per l’attività d’impresa (es. Inps commercianti). La Cassazione con una recente sentenza (15327 del 25 luglio 2016), che riprende di fatto la circolare 78/2013 dell’Inps, ha disposto che l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria quando congiuntamente sussistono:
  • titolarità o gestione di imprese organizzate direttamente e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
  • piena responsabilità e rischi di gestione (requisito non necessario per i soci di srl);
  • partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
  • possesso di licenze e qualifiche professionali, ove richiesto dalle norme e dai regolamenti.
L’interessato sosteneva, in propria difesa, che l’attività prevalente era quella di amministratore e non si socio lavoratore. Per la Cassazione tale elemento è ininfluente in quanto la prevalenza va ricercata nell’ambito delle attività d’impresa (mentre quella di amministratore è considerata una attività para-professionale). Concludendo, quando coesistono attività riconducibili all’amministrazione societaria e commerciale, se l’attività dell’amministratore si ingerisce stabilmente e in maniera diretta e rilevante nel ciclo produttivo dell’impresa e nell’attività aziendale, è necessaria la doppia iscrizione agli specifici regimi assicurativi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.08.2016

CONDIVIDI LA NOTIZIA