Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione

Si riportano di seguito le principali novità:
Misura compensativa per il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria.
Con riferimento alle misure compensative in oggetto l’Inps ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, per l’anno in corso è stabilito, per ciascun lavoratore, in misura pari allo
0,27%.
Maggiorazione sugli importi TFR pregressi versati al Fondo Tesoreria.
Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una
somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente.
A tal riguardo l’Inps comunica che, a dicembre 2012, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al
3,302885%.
L’Inps ricorda che, per il versamento, il coefficiente in questione va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (
3,30%).
Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.
In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, l’Inps ricorda che, nell’anno in corso, la disponibilità finanziaria a sostegno del predetto sgravio è pari a 500 milioni di euro. L’Istituto, inoltre, si riserva di fornire maggiori precisazioni in materia dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Disposizioni in favore dell’occupazione:
1.
Mancata proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
L’Inps evidenzia che, per l’anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Per l’anno 2013 non sono stati stanziati i fondi per finanziare la riduzione contributiva (aliquota apprendisti nella misura del 10%) riconosciuta ai datori di lavoro per le assunzioni dei predetti lavoratori. Pertanto non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non potranno essere riconosciuti. In relazione agli altri aspetti connessi alla mancata proroga della norma l’istituto ha richiesto parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e si riserva, quindi, di fornire ulteriori indicazioni. Rimangono, invece, in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991. 2. Altre disposizioni non prorogate. Non sono state, altresì, prorogate nel 2013, le seguenti misure: 1) benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – originariamente introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010; 2) incentivi per favorire l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Inoltre, con riferimento agli interventi finalizzati al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, non è stata confermata la possibilità – per l’impresa di appartenenza – di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Non sarà, quindi, possibile, nel vigente anno, fare ricorso alle misure descritte. 3. Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne che si trovano in particolari condizioni Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione di ultra cinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi e di donne di qualunque età che si trovano in condizioni particolari; le misure agevolate saranno, però, illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del Ministero del lavoro.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.
La legge di stabilità 2013, ha esteso all’anno in corso, la possibilità di alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali. E’ stata prorogata, per l’anno in corso, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984. Il successivo comma 405, del medesimo articolo 1, ha, quindi, previsto – per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, per i quali sono stati stanziati 35 milioni di euro. Con il medesimo comma, infine, sono state altresì confermate per l’anno in corso le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività ed è stata implementata la dotazione in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.02.2013

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