Appalti pubblici: Adeguamento dei prezzi. Pubblicato il Decreto caro materiali

Preme preliminarmente ricordare che tale normativa, di ambito nazionale,
non si applica ai

lavori pubblici di interesse provinciale, in quanto la Provincia di Trento con Circolare dd. 03.09.2010 ha chiarito che le disposizioni ministeriali “
non si applicano agli appalti di lavori di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo il 4 gennaio 2006”.
Inoltre, per una maggiore chiarezza, si ritiene opportuno ricordare che il Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 133, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) riporta
i prezzi medi dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione,
superiori al 10% e le
relative variazioni percentuali.
In particolare, l’allegato 1 del Decreto ha rilevato che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione hanno riguardato
unicamente il costo del bitume, per il quale è stata registrata una variazione di prezzo pari al
12,8%.
Di conseguenza, qualora gli appaltatori abbiano utilizzato nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2012 il bitume, potranno presentare all’amministrazione appaltante
istanza di compensazione, che deve essere presentata, a pena di decadenza, con le modalità stabilite dall’art. 171 del D.P.R. n. 207/2010
entro il 17.09.2013 (corrispondente a 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto).
Preme ricordare che
la compensazione è ammessa per la metà della variazione di prezzo che eccede il 10% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto (2012), nelle quantità accertate dal Direttore Lavori.
Il Decreto precisa inoltre che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2012, ai fini del calcolo della compensazione si applicano anche le variazioni – eccedenti il 10% – rilevate nei precedenti Decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta. (In tal caso, ai fini del calcolo della compensazione, si rinvia alle precedenti news sullo stesso tema). In allegato al presente articolo trovate il D.M. 3 luglio 2013.

DATA DI PUBBLICAZIONE

31.07.2013

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