Appalti pubblici: Adeguamento dei prezzi. Pubblicato il Decreto caro materiali

Si ritiene opportuno, per una maggiore chiarezza, ricordare che il Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 133, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) riporta i prezzi medi dei prodotti da costruzione che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% e le relative variazioni percentuali. In particolare, con il nuovo D.M. il Ministero ha rilevato che,
in riferimento all’anno 2011,
rispetto all’anno 2010, i prezzi dei materiali da costruzione più significativi sono i seguenti:
Materiali U.m. Prezzo Medio 2010 Variazione % 2011 su 2010
Ferro – acciaio tondo per cemento armato
Kg
0,54 + 10,98%
Rette elettrosaldata Kg 0,53 + 10,82%
Fili di rame conduttori Kg 6,89 + 10,27%
Profilati in rame per lattoneria e lastre Kg 7,48 + 13,69%
Bitume q 38,49 + 12,31%
Pertanto, qualora nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno 2011 siano stati impiegati materiali rientranti nella tabella, gli appaltatori potranno presentare alla Stazione Appaltante
istanza di compensazione, per la variazione di prezzo che eccede il 10%, con le modalità stabilite dall’art. 171 del Regolamento nazionale (D.P.R. n. 207/2010).
A tal fine, si ricorda che, come disposto dall’articolo 133, comma 6-bis del Codice dei Contratti Pubblici, l’appaltatore, a pena di decadenza, ha
60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale per presentare istanza di compensazione, e che tale termine scadrà il
prossimo 16 luglio.
Preme segnalare che, a seguito delle modifiche ai commi 4 e 5 dell’art. 133 del D.lgs. n. 163/06 introdotte dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011), a partire da tale Decreto ministeriale relativo al 2011,
la compensazione è ridotta della metà. Sarà, quindi, determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare (2011) precedente al decreto, nelle quantità accertate dal Direttore Lavori.
Il D.M. precisa che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2011, ai fini del calcolo della compensazione si applicano anche le variazioni, eccedenti il 10% rilevate nei precedenti Decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta. Restano, peraltro, in tal caso ferme le relative modalità di calcolo, in base alle quali la riduzione della metà introdotta dal Decreto sviluppo non si applica. E’
bene precisare che il DM 3 maggio 2012 non si applica ai lavori pubblici di interesse provinciale, in quanto la Provincia di Trento con Circolare dd. 10.02.2009 sul tema, ha chiarito che le disposizioni ministeriali “
non si applicano agli appalti di lavori di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo il 4 gennaio 2006”.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.06.2012

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