APPALTI PUBBLICI: con Ordinanza PAT, nuove proroghe al 23 aprile 2020

Il Presidente della Provincia ha diramato nuova ordinanza provinciale d.d. 27.03.2020 per sospendere i termini degli appalti pubblici.

In considerazione della sospensione di tutte le attività bloccate dal decreto nazionale, unito al divieto di spostamento di tutte le persone fisiche, l’ordinanza ha introdotto un “termine mobile di scadenza”, che consiste nella sospensione di tutti i termini per 20 giorni dalla data di sospensione delle attività.

Ricordiamo che attualmente il D.P.C.M. 22 marzo 2020 sospende le attività fino al 3 aprile, conseguentemente la data di proroga è ad oggi fissata al 23 aprile 2020.

 

 

In particolare, tra quelli rilevanti per gli appalti pubblici, sono disposte proroghe per:

A) tutte le gare di appalto già avviate ed in corso ed il cui termine non è ancora scaduto (anche per effetto della proroga che era già stata disposta con precedente ordinanza provinciale d.d. 12 marzo 2020);

B) tutte le nuove gare di appalto pubblicate/inviate dopo la data di pubblicazione dell’ordinanza (dopo il 27.03.2020);

C) tutti i termini, anche perentori, per la presentazione dei documenti necessari per la stipula dei contratti, a seguito di già avvenuta aggiudicazione (per esempio termini per presentare i documenti per la verifica dei requisiti o termini per presentare cauzioni/fidejiussioni o dichiarazioni per la firma del contratto);

E) la firma dei contratti, se l’impresa non può firmare digitalmente il contratto;

F) termini per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture.

 

Sono tuttavia previste eccezioni:

– la lettera B), non si applica agli affidamenti relativi alla manutenzione delle strade per la cui esecuzione è richiesta l’occupazione, anche parziale, della piattaforma stradale con conseguenti limitazioni del traffico (ad esempio per il rifacimento della pavimentazione bituminosa);

– le previsioni di tutte le lettere precedenti NON trovano applicazione nei casi in cui i responsabile del procedimento attesti l’urgenza;

– le lettere E) ed F) non si applicano nei casi in cui l’impresa contraente attesti la possibillità di procedere nell’esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori;

– le previsioni di tutte le lettere precedenti NON trovano applicazione nel caso di acquisizioni di lavori/beni/servizi necessari per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica CODID-19.

 

L’ordinanza precisa, ancora, che i contratti in scadenza, o già scaduti dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020, possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2020

 

Testo integrale Ordinanza (n. 185699 del 27/03/2020)

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

30.03.2020

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