Appalti pubblici – conversione in legge del “Decreto Destinazione Italia”

L’articolo 13 della Legge di conversione n.9/2014 – entrata in vigore nella versione modificata lo scorso 22 febbraio – contiene importanti norme relative agli appalti pubblici, che riassumiamo di seguito. Attenzione particolare merita il comma 10 dell’articolo 13, in cui sono contenute disposizioni riguardanti la disciplina del subappalto e la possibilità di
pagamento diretto dei Subappaltatori o dei Cottimisti, oltre che delle Mandanti delle ATI e delle Società Consortili.
In particolare, nel comma 10 sopra richiamato, viene consentito alla Stazione Appaltante, in determinate condizioni, di provvedere al pagamento diretto dell’importo dovuto per le prestazioni effettuate dal subappaltatore o dal cottimista o dalle mandanti che fanno parte dell’ATI. La legge di conversione, rispetto alla previsione del Decreto Legge, ha
modificato e meglio chiarito le condizioni in base alle quali è concessa tale facoltà: il pagamento diretto non è più consentito in relazione alle “
condizioni di particolare urgenza inerenti il completamento dell’esecuzione del contratto”, bensì “
ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario” accertate dalla Stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o cottimisti.
Il nuovo comma 3 dell’art.118 del Codice dei contratti, così come modificato, dispone infatti che: “
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
La modifica chiarisce quindi meglio l’ambito di applicazione e le modalità, stabilendo che il pagamento diretto può avvenire
per i casi di crisi di liquidità finanziaria dell’impresa appaltatrice che siano comprovate da ripetuti ritardi nei pagamenti dei Subappaltatori o dei Cottimisti ed accertate dalla Stazione appaltante, dopo aver sentito l’Appaltatore.
Sempre nell’art.188, al comma 3 bis, è stata confermata anche la norma che consente la
possibilità di effettuare i pagamenti in caso di pendenza di procedura di concordato preventivo in continuità. Ai sensi di tale norma “
È sempre consentito alla stazione appaltante,
anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti”
”. La legge di conversione ha opportunamente chiarito che tale pagamento deve avvenire “

secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura” di concordato
.
Il nuovo comma 3-ter stabilisce infine che “
la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari”.
Sempre in riferimento ai casi di concordato in preventivo, si segnala la novità introdotta (dall’art. 13, comma 11 bis) all’art. 186 bis della Legge Fallimentare di cui al R.D. n. 267/1942,
in riferimento alla partecipazione alle gare di appalto per le imprese che hanno depositato domanda di concordato con continuità aziendale. Tale modifica prevede che “
Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale

”.
Da ultimo, ricordiamo che sul Decreto Destinazione Italia la Provincia aveva diramato una circolare con taluni primi chiarimenti in merito all’applicazione di alcune delle norme sopra richiamate anche nel nostro territorio provinciale. Ritenendo che la portata particolarmente favorevole delle norme sopra esposte
necessitino di una diffusa applicazione anche sul territorio provinciale, si valuterà l’occasione di introdurre anche sul territorio provinciale le norme nazionali in occasione della Legge Finanziaria Provinciale attualmente al vaglio della nostra Provincia.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.02.2014

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