Appalti pubblici di interesse provinciale: modifiche al D.P.P. N. 9-84/LEG/2012

Procedura negoziata per appalti fino a 2milioni di Euro. Il nuovo art. 217 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 dà attuazione alla disciplina inerente la procedura negoziata per appalti da 1 milione a 2 milioni di Euro (introdotta dalla L.P. n.9/2013 nella L.P. 26/1993 ed applicabile per due anni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero sino al 28 agosto 2015). Il Regolamento stabilisce che in tali procedure, gestite dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti (APAC) devono essere
invitate n. 20 imprese concorrenti, selezionate in base all’Elenco telematico di cui all’art. 54 del Regolamento.
Sempre in tema di procedure di gara, il Decreto modifica il comma 1 dell’art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, introducendo la
possibilità per le Stazioni appaltanti di utilizzare l’Elenco telematico delle imprese di cui all’art. 54 del regolamento (non più solamente per le procedure negoziate, ma anche) ai fini della
selezione delle n. 7 imprese da invitare alle procedure di cottimo fiduciario.
Al fine di garantire la partecipazione ai cottimi fiduciari anche da parte delle piccole imprese, le Stazioni appaltanti dovranno attivarsi per modificare
l’elenco telematico delle imprese, al fine di consentire l’iscrizione anche alle imprese che non sono in possesso di attestazione S.O.A..
Il Decreto, inoltre, modifica il comma 3 dell’art. 45 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, rendendo (non più obbligatorio, ma) facoltativo ed a discrezione delle Stazioni appaltanti il
sopralluogo dei luoghi interessati

dai lavori,
prima della
presentazione dell’offerta.
In tema di
Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, il nuovo comma 7 ter dell’art. 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, stabilisce che fino a due anni dall’entrata in vigore del decreto (ossia fino al 28 agosto 2015), il Libro del personale è istituito
solamente in caso di appalti

di

importo superiore a 500.000 Euro.
Infine, in tema di selezione delle imprese da invitare alle gare di appalto, il nuovo comma 7 bis all’art. 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012 chiarisce che il nuovo comma 2bis dell’art. 36 della L.P. n.26/1993 – come modificato dalla L.P. n. 9/2013 – si applica alle procedure i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o spedite successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.P. n. 14-116/Leg/2013, ovvero successivamente al 28 agosto 2013.

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.09.2013

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