Appalti pubblici in settori a “rischio” infiltrazione mafiosa: iscrizione alla “White List”

Il D.L. n. 90/2014 all’art.29 ha introdotto una modifica alla disciplina delle
c.d. “White List”, ossia gli Elenchi contro le infiltrazioni mafiose previsti dalla Legge n. 190/2012 per i Fornitori, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori, operanti nei settori individuati dalla normativa come maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.
L'iscrizione nell'elenco è di natura volontaria, tuttavia a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni dovranno obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159) attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle “White List”. Conseguentemente, l’iscrizione agli Elenchi tenuti dal Prefetto diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Le imprese che esercitano, con attività primaria o anche residuale, le attività sopra descritte potranno presentare domanda di iscrizione alla White List. Vale la pena precisare che l’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria – anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti (subappalti o subaffidamenti quali forniture con posa in opera o noli a caldo) relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Conseguentemente, le imprese iscritte alle White List non dovranno presentare altri documenti alle Stazioni appaltanti ai fini della c.d. “liberatoria antimafia”.
Al fine di poter essere iscritti alle White List le imprese possono presentare domanda di iscrizione alla Prefettura Competente, ossia la
Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Per la Provincia di Trento, il legale rappresentante della società (o il titolare dell'impresa individuale) deve presentare
istanza al Commissariato del Governo di Trento mediante la modulistica che trovate in allegato al presente articolo (presente anche sul sito http://www.prefettura.it/trento/contenuti/64971.htm). Nell’istanza dovranno essere specificati il settore o i settori di attività per cui si chiede l'iscrizione.
All’istanza dovranno essere allegate la
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni, rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (vedi moduli allegati).
L'istanza potrà essere trasmessa per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sicurezza.comgovtn@pec.interno.it specificando nell'oggetto "
richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento- Ufficio Antimafia- C.so III Novembre ,11 – 38122 Trento
L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni, che vengono verificate dalla Prefettura di competenza: – assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); – assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. L'iscrizione è
valida per 12 mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
L'impresa iscritta nell'elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, mediante l’apposita modulistica. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. La norma prevede una disposizione transitoria che, in prima applicazione e per un periodo non superiore a un anno dall’entrata in vigore del decreto – quindi fino al 25 giugno 2015 – stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano rivolgersi alle imprese dopo aver
accertato che sia stata presentata domanda di iscrizione (a prescindere, quindi, dalla effettiva registrazione nell’Elenco). Proprio per questo, sul sito del Prefetto di competenza sono presenti due elenchi differenti: quello di coloro che hanno presentato domanda (Elenco imprese richiedenti) e quello degli iscritti e abilitati (Elenco imprese iscritte White List).
Resta inteso che la Stazione Appaltante che abbia poi aggiudicato e stipulato il contratto (o autorizzato il subappalto) esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata ad informare la competente Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.08.2014

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