Appalti pubblici: novita’ nazionali dal “Decreto del fare”

In tema di
Qualificazione S.O.A., l’art. 26 del D.L. n. 69/2013 proroga al 31 dicembre 2015 la possibilità di considerare, ai fini della qualificazione SOA, i migliori cinque anni sugli ultimi dieci per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra in affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo, nonché la possibilità di considerare il decennio per la dimostrazione del requisito dei lavori eseguiti nella categoria di attestazione, anche ai fini dell’individuazione dei cosiddetti “lavori di punta”.
In riferimento alla esclusione automatica delle offerte anomale, il Decreto proroga di ulteriori due anni, ossia fino al 31 dicembre 2015, la possibilità prevista dall’art.122 comma 9 del Codice appalti per gli appalti fino alla soglia comunitaria – prevista in 5 milioni di Euro – di escludere in via automatica le offerte anomale (c.d. “media mediata”). In proposito, si ricorda che la normativa provinciale prevede il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale all’art.63 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2013 (Regolamento provinciale appalti pubblici). Altro istituto già presente nella nostra normativa provinciale (segnatamente all’art. 46 bis della L.P. n.26/1993) e reintrodotto anche nella normativa nazionale è l’istituto della
Anticipazione contrattuale per appalti di lavori pubblici. In particolare, l’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 consente, in via transitoria fino al 31.12.2014, una deroga al divieto previsto dall’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 prevedendo la corresponsione obbligatoria in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. (La nostra normativa provinciale prevede la corresponsione di un’anticipazione contrattuale pari al 5% dell’importo del contratto).
Ai sensi della normativa nazionale l’erogazione di tale anticipazione, che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori (pena il pagamento degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 C.C.) è subordinata alla costituzione da parte dell’impresa di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale. L’importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto in corso d’opera in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante. Preme segnalare, inoltre, l’importante principio introdotto dalla Legge di conversione in tema di
suddivisione degli appalti in lotti
: l’art. 26 bis del D.L. n. 69/2013 introduce l’obbligo per le Amministrazioni di motivare nella Determinazione a contrarre le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti, con un evidente favore alla regola di suddivisione degli appalti in lotti, da sempre sostenuto anche dalla nostra Associazione. Anche alla luce di tale importante novità, non mancheremo di sollecitare nuovamente anche a livello provinciale una maggiore applicazione di tale principio, volte a favore di una maggiore specialità degli appalti ed a favorire l’accesso agli appalti pubblici per le piccole e medie imprese.
In tema di D.U.R.C., l’art. 31 del D.L. n. 69/2013 introduce il principio già previsto dalla nostra normativa provinciale (art. 43 della L.P. n. 26/1993) secondo il quale, qualora in occasione delle verifiche da effettuarsi in occasione dei S.A.L. venga riscontrato il D.U.R.C. irregolare del Subappaltatore, le Stazioni appaltanti devono trattenere solo un importo pari alle inadempienze accertate e non più tutto l’importo dell’intero S.A.L.. In riferimento alla validità temporale del D.U.R.C. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Decreto aveva esteso la validità a 180 giorni, mentre la legge di conversione ha limitato la validità a
120 giorni dalla data di emissione.
Nell’ambito pubblico, il D.U.R.C. in corso di validità richiesto dall’Amministrazione per la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dovrà essere utilizzato anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, senza necessità di richiederne uno ulteriore. Dopo la stipula del contratto, le Stazioni appaltanti devono richiedere un nuovo DURC, che può essere utilizzato con validità di 120 giorni per i pagamenti dei SAL e per l’ottenimento del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). Alla scadenza dei 120 giorni le Amministrazioni sono tenute a richiedere un nuovo DURC. Resta comunque fermo l’obbligo di richiedere un ulteriore DURC per il pagamento del saldo finale. Per quanto riguarda i Subappaltatori la norma prevede che il DURC, in corso di validità, sia necessario per il rilascio dell’autorizzazione nonché per il pagamento dei SAL e certificato di collaudo o regolare esecuzione. E’ stata inoltre introdotta un’importante novità: la
possibilità di utilizzare il D.U.R.C. anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
In via transitoria fino al 31 dicembre 2014, la legge di conversione ha esteso la validità a
120 giorni anche in riferimento al D.U.R.C. richiesto per lavori privati
.
Il Decreto (art. 50 del D.L. n. 69/2013) ha introdotto nuove modifiche alla disciplina della
responsabilità solidale negli appalti, eliminando l’IVA dal campo applicativo della disposizione e lasciando invece in vigore la responsabilità solidale fiscale contenuta nell’art. 35 comma 28 – 28 ter del D.L. n. 223/2006 in riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.
Novità anche in riferimento alla entrata in vigore della
c.d. “Performance Bond” – Garanzia Globale di Esecuzione (art. 21 del D.L. n. 69/2013), che è stata prorogata al 30.06.2014. Si precisa che la garanzia globale di esecuzione è prevista dal Codice appalti come obbligatoria per appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a Euro 75 milioni, nonché facoltativa per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a Euro 100 milioni.
Da ultimo, si segnala il nuovo comma 3 bis all’art. 82 del Codice appalti (D. Lgs. n. 163/2006), che stabilisce che “

il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale,

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle

voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Preme evidenziare che talune delle novità introdotte a livello nazionale non hanno ancora hanno trovato recepimento nella normativa provinciale. Rimaniamo pertanto in attesa di direttive da parte della Provincia al fine di chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni riportate anche nella nostra Provincia.

DATA DI PUBBLICAZIONE

08.09.2013

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