Appalti pubblici: novita’ nazionali dal “Decreto del fare”
Qualificazione S.O.A., l’art. 26 del D.L. n. 69/2013 proroga al 31 dicembre 2015 la possibilità di considerare, ai fini della qualificazione SOA, i migliori cinque anni sugli ultimi dieci per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra in affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo, nonché la possibilità di considerare il decennio per la dimostrazione del requisito dei lavori eseguiti nella categoria di attestazione, anche ai fini dell’individuazione dei cosiddetti “lavori di punta”.
Anticipazione contrattuale per appalti di lavori pubblici. In particolare, l’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 consente, in via transitoria fino al 31.12.2014, una deroga al divieto previsto dall’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 prevedendo la corresponsione obbligatoria in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. (La nostra normativa provinciale prevede la corresponsione di un’anticipazione contrattuale pari al 5% dell’importo del contratto).
suddivisione degli appalti in lotti
: l’art. 26 bis del D.L. n. 69/2013 introduce l’obbligo per le Amministrazioni di motivare nella Determinazione a contrarre le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti, con un evidente favore alla regola di suddivisione degli appalti in lotti, da sempre sostenuto anche dalla nostra Associazione. Anche alla luce di tale importante novità, non mancheremo di sollecitare nuovamente anche a livello provinciale una maggiore applicazione di tale principio, volte a favore di una maggiore specialità degli appalti ed a favorire l’accesso agli appalti pubblici per le piccole e medie imprese.
120 giorni dalla data di emissione.
possibilità di utilizzare il D.U.R.C. anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
120 giorni anche in riferimento al D.U.R.C. richiesto per lavori privati
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responsabilità solidale negli appalti, eliminando l’IVA dal campo applicativo della disposizione e lasciando invece in vigore la responsabilità solidale fiscale contenuta nell’art. 35 comma 28 – 28 ter del D.L. n. 223/2006 in riferimento al versamento delle ritenute IRPEF sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.
c.d. “Performance Bond” – Garanzia Globale di Esecuzione (art. 21 del D.L. n. 69/2013), che è stata prorogata al 30.06.2014. Si precisa che la garanzia globale di esecuzione è prevista dal Codice appalti come obbligatoria per appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a Euro 75 milioni, nonché facoltativa per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a Euro 100 milioni.