Appalti pubblici: spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico delle imprese aggiudicatarie

Tale rimborso deve avvenire entro il termine di 60 giorni, che si ritiene debbano decorrere dall’aggiudicazione definitiva, ossia all’esito della positiva verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione appaltante in riferimento all’aggiudicatario. Preme evidenziare che il rimborso è riferito alle sole spese di pubblicazione sui quotidiani e
non ai costi di pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali.
La norma, collocata tra le misure urgenti di crescita del Paese, appare in termini generali immediatamente applicabile anche a livello provinciale, laddove la disciplina provinciale preveda l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, come di seguito analizzato. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI:
  • Per quanto riguarda i lavori pubblici di interesse provinciale, la disposizione trova applicazione
    limitatamente ai soli bandi di appalto sopra soglia comunitaria, che ricordiamo è attualmente fissata in 5 milioni, e prevede il rimborso delle spese derivanti dall’obbligo di “
    pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale”.
  • Per i lavori pubblici
    sotto soglia comunitaria la normativa provinciale prevede solamente la pubblicazione sul sito internet (e non la pubblicazione su quotidiani).
A livello nazionale, invece, l’art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 prevede per gli appalti di importo superiore a Euro 500.000 la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione su almeno 1 dei principali quotidiani a diffusione nazionale ed almeno un quotidiano a diffusione locale, con conseguente ulteriore onere di rimborso a carico delle imprese. APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
  • Per i bandi di gara per appalti di forniture e di servizi di importo
    sopra soglia comunitaria – attualmente fissata in Euro 200.000 – è infine previsto, sia in ambito provinciale che nazionale, l’obbligo di rimborso delle spese per la pubblicazione per estratto “
    su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su almeno 2 quotidiani a maggior diffusione locale” (rif. art. 66, comma 7°, secondo periodo D.Lgs. n.163/2006).
· Per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi in merito alle procedure di gara per servizi e forniture
sotto soglia comunitaria (Euro 200.000) non è invece previsto alcuno obbligo di pubblicazione su quotidiani.
La norma appare fortemente iniqua per le imprese, a cui vengono addebitati costi per la pubblicazione dei bandi, che afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, inoltre, dal tenore letterale della nuova normativa non si desume se e come il concorrente che partecipa alla gara avrà contezza dei costi sostenuti dalla Stazione appaltante. Si ritiene tuttavia che le Stazioni appaltanti debbano portare a conoscenza dell’impresa il costo sostenuto per la pubblicità, riportandolo o direttamente nel testo del bando di gara o dell’avviso oppure tra i documenti di gara visionabili prima di formulare l’offerta, affinché l’impresa tenga conto anche dell’esborso conseguente all’aggiudicazione. La nostra Provincia si è attivata inserendo nei bandi di gara gli importi che risulteranno a carico delle imprese nel bando di gara – generalmente nella sezione dedicata alle “
Ulteriori informazioni” – si raccomanda pertanto una attenta ed integrale lettura degli stessi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.09.2013

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