Appalti pubblici: stravolta la qualificazione delle imprese

A modificare drasticamente l’assetto del settore degli appalti in Italia è il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 novembre:
il D.P.R. rende esecutivo il parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013 emesso in risposta a un ricorso presentato dall'Associazione delle grandi imprese (Agi) per l'annullamento di alcune norme del Regolamento appalti (D.P.R. n.207/2010) che hanno disciplinato fino ad oggi l'accesso alle gare delle imprese.
Il nuovo D.P.R.
abroga l’art. 85, comma 1 lettera B) n.2) e 3), che prevedeva limitazioni, da parte delle imprese appaltatrici principali, in ordine all’utilizzo dei lavori che non hanno eseguito in proprio, ma in subappalto, ai fini dell’ottenimento dell’attestazione S.O.A..
Ma soprattutto,
abroga l’art. 107 comma 2, che elencava le c.d. categorie superspecialistiche (S.I.O.S.) ai fini dell’applicazione dell’art.37, comma 11 del Codice (che curiosamente rimane in vigore… stabilendo un principio che – si ritiene – verrà tradotto operativamente con la discrezionalità delle Stazioni appaltanti…) che stabilisce i limiti al subappalto e A.T.I. “obbligatoria” perle categorie S.I.O.S. presenti nell’appalto in quantità considerevoli (superiori al 15% del valore dell’appalto)
e l’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, con il conseguente venir meno dell’obbligo di ricorrere all’A.T.I. o al subappalto o all’avvalimento per eseguire qualsiasi delle categorie indicate quali scorporabili a qualificazione obbligatoria. In buona sostanza, il provvedimento
consentirà alle imprese appaltatrici principali, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, di eseguire tutte le lavorazioni in proprio, pur non essendo in possesso delle qualificazioni SOA nelle specifiche attività oggetto dell’appalto e relative alle opere scorporate. E ciò senza più l’obbligo di subappaltare le opere specialistiche a imprese specializzate ed in possesso delle competenze richieste.
Pur ritenendo che, anche con il venire meno dell’art.109, comma 2, vi sono tipologie di lavorazioni che richiedono dalla normativa vigente ulteriori specializzazioni in capo alle imprese (segnatamente le abilitazioni alla C.C.I.A.A. per le imprese impiantistiche), il nuovo assetto creato dal D.P.R. appare di assoluta gravità per le imprese specialistiche e superspecialistiche e, di riflesso, per la qualità delle opere effettuate. Contro il parere del Consiglio di Stato, si erano mosse a suo tempo le Associazioni di categoria – inclusa ANAEPA Confartigianato Edilizia – con una
lettera congiunta al Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, manifestando preoccupazione circa i possibili effetti del nuovo assetto normativo, che incide sul delicato aspetto della qualificazione degli operatori e, indirettamente, sul sistema delle imprese piccole e medie.
Ora, a fronte della ratifica del parere con Decreto, la Confartigianato, ANAEPA Edilizia e le altre associazioni delle piccole imprese delle costruzioni si sono immediatamente attivate
chiedendo una temporanea sospensione degli effetti del DPR 30 ottobre 2013
in attesa di definire un provvedimento condiviso, che salvaguardi la logica che ha da sempre contraddistinto il sistema di qualificazione degli appalti pubblici in Italia, fondato sulla distinzione tra Opere Generali ed Opere Specialistiche.
Anche a livello locale, la nostra Associazione sta seguendo attivamente la problematica e si è attivata per sensibilizzare i Parlamentari Trentini su un tema particolarmente preoccupante per il sistema delle piccole e medie imprese.

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.12.2013

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