Apparecchiature terminali di telecomunicazione

Articolo 3 punto 1: L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia. Articolo 3 punto 3: L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonchè, una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo. Articolo 4 Ai fini dell'installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto. In base al DM 314 le 3 categorie di aziende autorizzate si distinguevano per le seguenti caratteristiche:
  1. Le Imprese di 3° grado sono Autorizzate ad eseguire teleimpianti di sola fonia sino ad un max. di 120 punti rete, senza interconnessioni wireless o in fibra ottica
  2. Le Imprese di 2° grado sono Autorizzate ad eseguire teleimpianti fonia-dati sino ad un max. di 400 punti rete, senza interconnessioni wireless o in fibra ottica
  3. Le Imprese di 1° grado sono Autorizzate ad eseguire impianti di qualsivoglia dimensione e tipologia.
In base alla normativa abrogata (L.109/91 e Decreto 314/92) ai fini dell’installazione, del collaudo, dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese dovevano munirsi di apposita autorizzazione, avere requisiti di esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici e versare in favore del Ministero P.T. (Ispettorato Generale Telecomunicazioni) un contributo a titolo rimborso spese per l’istruttoria. La normativa abrogata, inoltre, fissava parametri estremamente rigidi in merito al personale ed agli automezzi che l’impresa doveva dimostrare di possedere. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 nr. 198 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2010 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2010), abolisce la legge 109/91 per sostituirla con un decreto da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento stesso che definirà:
  1. i requisiti tecnico-professionali delle imprese "abilitate";
  2. le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione;
  3. le modalità di accertamento e valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico professionale delle imprese abilitate;;
  4. caratteristiche e contenuti dell'"attestazione" (e non della dichiarazione di conformità) che l'impresa "abilitata" deve rilasciare al committente.
  5. i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente all’installazione e allacciamento.
In attesa dell’emanazione del provvedimento di attuazioni di cui sopra rimane ancora in vigore il decreto 314/92, con la conseguenza che chi non rispetta le prescrizioni previste da quest’ultimo verrà comunque sanzionato (da 15.000 a 150.000 Euro) in base alla nuova norma, che per quel che riguarda le sanzioni è già operativa. In pratica, non viene superata la sovrapposizione tra la normativa sugli impianti (DM 37/08) e quella, ormai totalmente antiquata e superata, sugli impianti telefonici interni. In più, nella definizione di "apparecchiatura terminale di comunicazione" (art. 1, comma a) sembrano essere compresi anche decoder, modem esterni al PC, etc. la cui installazione, a quanto specifica il decreto, dovrà essere effettuata da una impresa "abilitata" ed iscritta ad uno specifico elenco (art. 2, comma 2, lettera a). Rimanendo in attesa della emanazione del provvedimento attuativo alleghiamo il testo del decreto legislativo 198/2010 e del decreto ministeriale 314/1992.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.01.2011

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