Apprendistato Professionalizzante – Piani Formativi Individuali

Si ritiene opportuno evidenziare, però, che il Piano formativo individuale conserva comunque un’oggettiva valenza probatoria, in quanto, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35/2013 del 29 agosto 2013, esso costituisce uno dei principali elementi di riferimento per la valutazione, in sede ispettiva, della correttezza degli adempimenti formativi in capo al datore di lavoro. Si riportano, di seguito, le recenti precisazioni dell’Agenzia del Lavoro relative ai Piani Formativi Individuali (P.F.I.) dell’apprendistato professionalizzante. L’art. 2 del D.L. 34 in corso di conversione, ha escluso l’obbligatorietà della forma scritta dei P.F.I., mentre l’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, non modificato, recita che “Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. Secondo la citata disposizione, da un lato non è più necessaria la forma scritta del piano formativo individuale all’inizio dell’apprendistato, dall’altro tuttavia sembra che il piano rimanga comunque da riferimento nell’eventualità di verifiche nell’attuazione degli apprendimenti professionali o di contenziosi che possono emergere. In attesa di conoscere le disposizioni che saranno definite a seguito della conversione del D.L. 34/2014, l’Agenzia del Lavoro proseguirà nell’accettazione e validazione dei piani formativi individuali, se e per quanto saranno inoltrati all’Agenzia stessa.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.04.2014

CONDIVIDI LA NOTIZIA