Area Lavoro INPS: Incentivo per l’assunzione di lavoratori che fruiscono dell’indennità ASpI

Soggetti Destinatari
Il beneficio spetta nei casi di:
  • assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in godimento dell’indennità ASpI o di soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione dell’indennità, hanno titolo alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita;
  • trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza del disposto dell’art. 2 co. 15, della Legge 92/2012 sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Datori di lavoro beneficiari
Possono accedere alla misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS presso la quale assolvono gli obblighi contributivi una specifica dichiarazione di responsabilità (secondo lo schema riprodotto nell’allegato n. 3 alla circolare sopra citata), tramite la funzionalità “contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art.2, comma 10 bis (assunzioni di beneficiari di ASpI)”.
Misura del beneficio
L’incentivo è pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Tale importo viene corrisposto mensilmente e spetta soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Cumulo con altri incentivi
In presenza dei prescritti requisiti, l’incentivo
è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della vigente normativa (in proposito, l’INPS cita, a titolo esemplificativo, le agevolazioni disciplinate dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ed i benefici contributivi previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012, per le assunzioni di lavoratori con almeno cinquanta anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito).
La cumulabilità, invece,
non si estende ad altre fattispecie di aiuti di tipo finanziario (ad esempio, l’incentivo cd. “under 30” di cui all’art. 1 del D.L. 76/2013).
Condizioni di accesso al beneficio
L’INPS ricorda che il beneficio in argomento è condizionato al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla Legge n. 92/2012 (si veda circolare Inps n. 137/2012), alle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della Legge 26 dicembre 2006, n. 296, nonché al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.01.2014

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