Arriva il lavoro agile

IN BREVE: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.81 del 22 maggio 2017, a decorrere dal 14 giugno 2017 diventa pienamente operativo il lavoro agile.
In cosa consiste il lavoro agile? Il lavoro agile consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, volta ad incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.Lo svolgimento della prestazione lavorativa avviene in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro. Accordo individuale L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere stipulato in forma scritta e deve prevedere:
  • Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato
  • Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo
  • Come e quando. L’accordo deve evidenziare che la prestazione lavorativa avviene al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore
  • Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere definite le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970
Parità di trattamento economico e normativo Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.06.2017

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