Artigianato: Accordo Interconfederale in materia di fondi di solidarietà bilaterali

L’articolo 3 della Riforma Fornero ha, infatti, stabilito che, entro i 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 17 gennaio 2013, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono procedere a stipulare appostiti accordi collettivi volti a costituire specifici fondi di solidarietà bilaterali (che saranno istituiti presso l’Inps) per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per garantite ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina della CIG o della CIGS. In alternativa, qualora alla data di entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.2012) già esistessero consolidate realtà bilaterali – come nel settore artigiano – le Parti istitutive di detti Enti potranno adeguare attraverso specifici accordi gli statuti degli organismi bilaterali già in essere alle finalità previste per i nuovi fondi di solidarietà introdotti dalla Riforma. Le Parti, quindi, nell’accordo del 30 novembre, hanno stabilito di dare attuazione al modello “alternativo” di Fondo bilaterale di solidarietà, che interesserà tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contrati collettivi dell’Artigianato, ad esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. Nell’accordo le parti stabiliscono di definire, in un successivo accordo nazionale di carattere interconfederale, il modello prestazionale ed il funzionamento del Fondo bilaterale, così come previsto dalla legge, e di assicurare continuità ai lavoratori dipendenti del settore artigiano utilizzando quanto previsto dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012. Dal 1° gennaio 2013, pertanto, l’indennità mensile di disoccupazione ASPI sarà riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso dei requisiti di legge, solamente previo contributo integrativo del Fondo bilaterale (se già esistente) pari almeno al 20% dell’indennità corrisposta al dipendente.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.12.2012

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