ASpI e mini – AspI: Modifiche ed integrazioni

Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI La legge di stabilità ha modificato l’art. 2, comma 11, lett. a) e b), della legge “Fornero” con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Inoltre viene precisato che l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett. a), infatti, l’inciso ”
nel medesimo periodo” è sostituito da
“negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”
nel medesimo periodo” è sostituito da
“negli ultimi diciotto mesi”.
Alla luce delle modifiche di cui sopra l’Inps precisa che: a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI La legge di stabilità, modificando l’art. 2, comma 21, della legge “Fornero”, incide anche sul meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI, ossia il periodo “
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da
“ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione''.
Pertanto tale l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI Inoltre la legge di stabilità, con riferimento alle disposizioni sull’indennità di disoccupazione ASpI applicabili anche all’indennità mini-ASpI prevede, in particolare, che in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma. Applicabilità delle norme in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola.
Infine la legge di stabilità inserisce all’art. 2 della legge “Fornero” il comma 24 bis, il quale prevede che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.03.2013

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