Auotrasporto: agevolazioni per SSN e deduzioni forfetarie!


Con un comunicato stampa del 2 luglio 2015, sono stati resi noti gli importi delle agevolazioni spettanti alla categoria dell'autotrasporto di merci. Consistente la flessione subita dall’agevolazione, motivata da una mancanza di copertura rispetto al verbale d’intesa siglato dalla categoria nel gennaio 2015. Determinanti le numerose sollecitazioni inviate al Ministero delle Infrastrutture, e le ripetute pressioni formulate dalla scrivente Direzione all'Agenzia delle entrate ed al Dipartimento delle finanze.
Con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2015 (in allegato) , sono state determinate le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2014, con importi ridotti rispetto a quanto già previsto nel 2014. In particolare: 1. le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di
300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come
contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”;
2. per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure sostanzialmente ridotte (a circa un terzo) rispetto allo scorso anno:
a)
6,30 euro (35% dell’importo spettante per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti) per i trasporti effettuati
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
b)
18,00 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
c)
30,00 euro per i trasporti effettuati oltre l’ambito di cui al punto b).
La ragione della riduzione degli importi, rispetto all’accordo siglato con la categoria nel gennaio 2015, va ricercata in una mancanza di copertura finanziaria, che ha dato origine ad un lungo “braccio di ferro” tra le istituzioni (Ministero delle Infrastrutture, MEF, Agenzia delle entrate) ed il settore . La vicenda, peraltro, non appare ancora conclusa in quanto Confartigianato Trasporti, unitamente alle altre sigle, ha richiesto una integrazione degli stanziamenti in relazione all’agevolazione. Se, in esito all’ulteriore trattativa, la misura delle deduzione sarà incrementata i contribuenti potranno recuperare le eventuali maggiori imposte versate tramite compensazione sul modello F24 dell’eccedenza. Da ultimo si evidenzia che nella compilazione del quadro RG di UNICO PF, nel totale deducibile, indicato in colonna 8 rigo RG22, sono comprese anche le deduzioni per viaggi oltre la regione o le regioni confinanti. L’importo da indicare in tale campo comprende, quindi:
  • la deduzione forfetaria spettante a tali imprese per i trasporti oltre il comune (ma nell’ambito della regione o regioni confinanti), da indicare anche col. 4,
  • la deduzione forfetaria spettante per i trasporti all’interno del comune (da indicare in col. 5),
  • la deduzione spettante per viaggi oltre la regione o regioni confinanti.
Analogo criterio va utilizzato per la compilazione del quadro RG del mod. UNICO SP, nell’ambito del quale il totale delle deduzioni va indicato in col. 9, ferma restando l’indicazione di quelle oltre il comune (ma nell’ambito della regione o regioni confinanti) da indicare in col. 5, e quella all’interno del comune da indicare in col. 6.

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.07.2015

CONDIVIDI LA NOTIZIA