AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIALI IN CANTIERI

A seguito di talune richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno integrare la notizia presentata in occasione dell’entrata in vigore (lo scorso 7 settembre 2010) della legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "
Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia".
La nuova normativa di cui alla Legge 136/2010,
in riferimento agli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attività dei cantieri,
all’art. 4
prevede che

la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi

” adibiti al trasporto.
L’art. 4 si riferisce genericamente “
al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri” e, pertanto, prudenzialmente, si ritiene che la norma abbia una valenza generale, applicabile cioè
non solamente ai cantieri pubblici, ma anche a quelli privati. E che la stessa valga sia in regime di appalto, che di subappalto, che di semplice fornitura.
Tale obbligo, tra l’altro, prescinde dalla natura dell’attività d’impresa esercitata dal proprietario dell’automezzo, che potrebbe non essere un’impresa edile, bensì un’impresa di trasporto o di altro genere. Lo stesso articolo precisa che la finalità della norma è quella di “
rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri” e, quindi, di identificare con precisione il soggetto che effettua il trasporto.
Pertanto, l’obbligo di indicazione del proprietario dovrebbe essere riferito al soggetto che effettivamente utilizza il veicolo ed è titolare o della licenza al trasporto in conto proprio o della autorizzazione al trasporto in conto terzi (se prescritta in base alla tipologia del veicolo). Si ritiene, inoltre, che in caso di automezzi in leasing, debba essere indicato il nome dell’utilizzatore, oltre che quello del concedente. Proprio in considerazione della necessità di identificazione dei soggetti, è stato osservato come le prescrizioni dell’art. 4 appaiano
superflue per il caso di trasporto in conto proprio, nel quale c’è coincidenza tra esecutore dei lavori e soggetto che effettua il trasporto dei materiali necessari al cantiere. E, di conseguenza, è stato affermato che l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 4 sia in realtà
necessaria solo da parte dei soggetti che effettuano il trasporto per conto terzi.
Preme segnalare, da ultimo, che la Provincia Autonoma di Trento, in una circolare in commento alla normativa, in riferimento all’art. 4 (Circolare 21.09.2010) ha segnalato l’attenzione all’art. 6, comma 5, il quale sancisce che “
Per il
procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal
prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al
giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.”
Tuttavia, si osserva che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 4 della legge 136/10
non è espressamente sanzionato né dalla medesima legge, né da altra normativa. Si ritiene, pertanto, che per tale violazione si applicheranno, presumibilmente, le sanzioni già previste dalla normativa previgente per l’incompletezza dei documenti di trasporto.

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.05.2011

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