AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIALI IN CANTIERI
in riferimento agli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attività dei cantieri,
all’art. 4
prevede che “
” adibiti al trasporto.
non solamente ai cantieri pubblici, ma anche a quelli privati. E che la stessa valga sia in regime di appalto, che di subappalto, che di semplice fornitura.
superflue per il caso di trasporto in conto proprio, nel quale c’è coincidenza tra esecutore dei lavori e soggetto che effettua il trasporto dei materiali necessari al cantiere. E, di conseguenza, è stato affermato che l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 4 sia in realtà
necessaria solo da parte dei soggetti che effettuano il trasporto per conto terzi.
procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al
giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.”
non è espressamente sanzionato né dalla medesima legge, né da altra normativa. Si ritiene, pertanto, che per tale violazione si applicheranno, presumibilmente, le sanzioni già previste dalla normativa previgente per l’incompletezza dei documenti di trasporto.