Autotrasportatori: confermate le agevolazioni fiscali 2017!

Confermati:
  • gli importi delle
    deduzioni forfettarie
    riconosciute agli autotrasportatori per conto terzi per il 2016 [articolo 66, comma 5 del TUIR]:
– 17,85 euro per i trasporti effettuati
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro);
– 51,00 euro per trasporti
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).
  • La misura relativa al
    recupero del contributo al Ssn.
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono, infatti, recuperare nel 2017 fino ad un
massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24, va utilizzato il
codice tributo “6793”.
[Comunicato dell'Agenzia delle Entrate]

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.07.2017

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