Autotrasporto: contributi per investimenti al via!

Il suddetto Decreto Ministeriale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e i relativi investimenti sono finanziabili solo se avviati in data posteriore alla pubblicazione del Decreto. Sarà possibile presentare domanda di ammissione ai benefici dalla data di pubblicazione del successivo decreto dirigenziale (recante le istruzioni operative per la compilazione delle domande medesime), che sarà comunicata con apposito avviso e contestualmente saranno resi disponibili i modelli di domanda in formato word. In sintesi, si ricorda che le risorse ammontano a 15 milioni di euro (l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare euro 400.000 e qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa)
e che le stesse sono destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al REN e all'Albo degli autotrasportatori, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.
Per i seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati: A) 6,5 milioni di euro per acquisizione (anche mediante locazione finanziaria) di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate
(contributo di 4.000 euro per veicolo), nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG
(contributo di 9.000 euro per veicolo di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t) e gas naturale liquefatto LNG
(contributo di 13.000 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t);
B) 6,5 milioni di euro per acquisizione (anche mediante locazione finanziaria) di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi (vedasi l'allegato tecnico a pagina 6) volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
Il contributo viene determinato nel limite del 10 % del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio;
C) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese (anche mediante locazione finanziaria) di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto.
Il contributo viene determinato nel limite del 10 % del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000.
Le intensità di aiuto sono maggiorate del 10 % per l'acquisizione di beni cui alla lettere
a) in caso di piccole e medie imprese; del 15 % per le acquisizioni di cui alla lettera
B) e alla lettera
C) effettuate da piccole e medie imprese aderenti ad una rete d'impresa.
All’articolo 2 è chiarito che sono finanziabili gli investimenti avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del decreto in G.U. ed
ultimati entro il 31 marzo 2016.
E' specificato, inoltre, che
i suddetti
beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018 (pena la revoca del contributo erogato).

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.10.2015

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