Autotrasporto – Decreto Investimenti 2015: istruzioni operative!

Come noto, i contributi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, sulla base di risorse pari a 15 milioni di euro, sono disciplinati dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, n. 322 (entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 4 novembre 2015) che disciplina i costi ammissibili e le intensità di aiuto . Il secondo decreto 175/2015, recante disciplina degli aspetti gestionali della misura è divenuto produttivo di effetti giuridici dal 5 novembre 2015. I due termini previsti dai decreti si riferiscono, rispettivamente al termine di avvio dell'investimento ed al termine a partire dal quale è possibile presentare le domande. In sintesi:
  • 04 novembre 2015: termine a partire dal quale possono essere avviati gli investimenti (ove avviati in data antecedente al 4 novembre, ancorché la domanda sia stata presentata nel rispetto dei termini iniziale e finale, non saranno ritenuti ammissibili al beneficio per mancanza dell'effetto di incentivazione);
  • 05 novembre 2015: termine a partire dal quale sarà possibile proporre le domande di ammissione ai benefici (e fino a tutto il 31 marzo 2016).
In base a quanto previsto dal D.M. 322/2015, è possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi esclusivamente ad investimento perfezionato e ultimato,
con produzione non solo del contratto di acquisto, ma anche dei documenti comprovanti l'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa richiesta all'UMC), nonché prova del pagamento del prezzo di acquisizione del bene (tramite fattura quietanzata), quindi a data di presentazione della domanda non rileva ai fini del collocamento dell'impresa istante in una posizione più favorevole in un ipotetico elenco degli ammessi al beneficio, poiché
in caso di insufficienza delle risorse si procederà con riduzione proporzionale fra tutti gli ammessi ai contributi . Pertanto è chiarito che:
  • non è possibile presentare domande incomplete rinviando ad un successivo momento la produzione delle fatture e della prova dell'avvenuta immatricolazione.
  • in nessun caso l'impresa sarà ammessa a trasmettere in un secondo momento la documentazione che aveva l'onere di produrre all'atto di presentazione della domanda.
È previsto inoltre che inderogabilmente l'importo massimo ammissibile del contributo per ciascuna impresa non potrà superare la soglia di € 400.000,00. In caso di superamento di detto limite l'importo del contributo verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Si ricorda infine che i beni sono incentivabili, se sono nuovi di fabbrica e tale intervento deve intendersi richiesto anche per i containers e le casse mobili.

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.11.2015

CONDIVIDI LA NOTIZIA