Autotrasporto – Risorse per gli investimenti
le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione in G.U. compilando il modello di domanda in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al MIT tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale (vedasi articolo 2, comma 3).
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Indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
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Documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste.
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Indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
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Attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
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documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
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documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
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attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
la concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto prot. 322 del 29 settembre 2015
ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016).