Autotrasporto – Risorse per gli investimenti

Nel Decreto 21 ottobre 2015 sono disciplinate le modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto prot. 322 del 29 settembre 2015 con riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, alla dimostrazione dei requisiti previsti, al riconoscimento delle maggiorazioni, nonché agli adempimenti gestionali relativi all'attività istruttoria. In sintesi,
le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione in G.U. compilando il modello di domanda in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al MIT tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale (vedasi articolo 2, comma 3).
All'articolo 3 del suddetto decreto sono stabilite le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti:
1. Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG: gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la seguente prova documentale:
  • Indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
  • Documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste.
2. Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica: gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la seguente prova documentale:
  • Indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
  • Attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
  • documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
3. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili: gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità , la seguente documentazione:
  • documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
  • attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
Nel decreto è poi specificato che
la concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto prot. 322 del 29 settembre 2015
ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016).
Non saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a km zero. Per ottenere la maggiorazione del 10% riservate alle piccole e medie imprese, gli interessati dovranno trasmettere, in allegato alla domanda, la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l'acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) del decreto del MIT prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete. Per la prova del perfezionamento dell'investimento, i soggetti che richiedono il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilità, inoltre, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto prot. 322 del 29 settembre 2015, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e. In caso di contratto di leasing finanziario, dovrà dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda. La prova del pagamento dei canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, dimostrarsi la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di anche uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio. Il decreto 21 ottobre 2015 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.11.2015

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