Benefici fiscali per consumi gasolio 2008

Hanno diritto al beneficio:
  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 tonnellate;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28/09/1939 n 1822, al regolamento CEE 684/92 del Cosiglio e al decreto legislativo 422/1997
Con riferimento ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari a 19,78609 euro ogni mille litri di prodotto. Con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari a 2,95609 ogni mille litri di prodotto. Gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto. Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto. Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il Codice Tributo 6740. Per il rimborso degli importi gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione (modulistica e software sul sito www.agenziadogane.gov .it) agli uffici dell’Agenzia delle dogane entro il 30 giugno 2009.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.04.2009

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