Caratterizzazione rifiuti: ci sono novità

  • non è necessario l'obbligo di caratterizzazione del rifiuto
Per quanto riguarda la verifica di eventuale presenza di amianto si ricorda che le ditte hanno l'obbligo di attivare la "procedura amianto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 luglio 2006" se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione. Quindi la ditta artigiana che dovesse rilevare amianto nella struttura da demolire dovrà attivare la procedura amianto. In caso contrario incorrerà in pesanti sanzioni penali e amministrative. La ditta artigiana edile con dipendenti che non attiva la procedura amianto dichiara implicitamente l'assenza di amianto nella demolizione(assumendosene la totale responsabilità) e potrà quindi conferire il rifiuto al centro di recupero senza obbligo di caratterizzazione e senza la necessità di autocertificazione relativa all'assenza amianto. La ditta artigiana edile composta dal solo titolare non ha l'obbligo di caratterizzione del rifiuto inerte ma dovrà presentare una autocertificazione (assumendosene la totale responsabilità) circa l'assenza di amianto nel rifiuto conferito presso il centro di recupero. Per maggiore completezza si allega la circolare emanata della Provincia.

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.02.2007

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